Avocazione (ordinamento amministrativo italiano): differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
imho non più stub: definisce la questione
Nessun oggetto della modifica
Riga 1:
L''''avocazione''' è un istituto del [[diritto amministrativo]] con cui un organo amministrativo esercita il potere di compiere un atto che spetterebbe ad un organo, di regola, inferiore.
L'avocazione presuppone di norma un rapporto di [[gerarchia]], oltre che a un'attribuzione di competenza non esclusiva a favore dell'organo inferiore.
 
Poiché deroga l'ordine delle competenze, il potere di avocazione deve essere conferito da una [[norma (diritto)|norma]] avente forza non inferiore a quella che ha attribuito le competenze derogate. Così, nell'ordinamento amministrativo italiano, dove l'attribuzione delle competenze è materia soggetta a [[riserva di legge]] relativa, ai sensi dell'art. 97 della [[Costituzione]], il potere di delega deve parimenti essere previsto da una [[legge]] o altra [[fonte del diritto]] avente forza di legge.
 
==Bibliografia==