Privilegio: differenze tra le versioni

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su determinati beni del debitore in relazione alla causa del credito. I privilegi non sono pattuiti dalle parti come nel caso del pegno o dell’ipoteca, ma sono tipizzati dalla legge stessa la quale attribuisce tale prelazione a determinati tipi di crediti che appaiono degni di una maggiore tutela in via generale e astratta. Tra i crediti privilegiati l'ordine di preferenza è stato voluto dal legislatore (art. 2777 e seguenti)
 
Esistono innanzitutto '''privilegi generali''' che ha riguardoriguardano ''tutti'' i beni mobili del debitore e non è opponibile ai terzi (se cioè il debitore aliena i beni mobili il creditore non potrà agire per riaverli)-art. 2747- e i '''privilegi speciali''', che si ha su ''determinati'' beni sia mobili, sia immobili e sono dovuti dal particolare legame esistente tra il credito e l’oggetto del contratto. Quando ad esempio viene venduta una macchina utensile il venditore ha un privilegio per il pagamento del prezzo sulla macchina utensile stessa. Così chi riceve in [[deposito]] ha il privilegio per il pagamento dell’attività di custodia sulla cosa stessa finché essa è presso di lui. Tale privilegio è un diritto reale di garanzia e non soltanto una qualità del credito essendo infatti, in linea di principio, opponibile ai terzi. Riguardo ai beni mobili, il [[pegno]] è preferito al privilegio speciale gravante su di essi, mentre circa gli immobili il privilegio viene preferito all’[[ipoteca]].
 
I crediti per i contributi che hanno gli enti previdenziali, i crediti dei lavoratori per le retribuzioni da parte dei loro datori di lavoro, i crediti dello Stato per le imposte sono tutti crediti privilegiati.