Ente (diritto): differenze tra le versioni
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Nel linguaggio [[diritto|giuridico]] il termine '''ente''' (dal [[lingua latina|latino]] ''ens'', participio presente del verbo ''esse'', 'essere') viene utilizzato talora come sinonimo di [[persona giuridica]], altre volte con un significato più ampio.
Gli enti o persone giuridiche sono organizzazioni di persone e mezzi costituiti per il raggiungimento di uno scopo comune a finalità associativa o con destinazione del patrimonio; si distinguono enti pubblici e privati, dove gli enti pubblici, a differenza di quelli privati, sono sottratti alla disciplina del codice civile per essere sottoposti a specifici regimi normativi.
Gli enti privati, a loro volta, si distinguono in enti con finalità lucrative o miste (es: società), ed enti con finalità ideali (es: comitati).
Gli enti sono caratterizzati dall’autonomia patrimoniale, ossia la separazione del patrimonio dell’ente da quello di coloro che ne fanno parte. L’autonomia patrimoniale può essere perfetta o imperfetta: l’autonomia patrimoniale è perfetta per gli enti che hanno la personalità giuridica (associazioni riconosciute) e si sostanzia nella netta separazione dei patrimoni; per le obbligazioni assunte in nome dell’ente risponde esclusivamente il patrimonio dell’ente, mentre verso i soci non può essere avanzata alcuna pretesa. L’autonomia patrimoniale è imperfetta per gli enti che non hanno la personalità giuridica (comitati), determinando una separazione dei patrimoni in senso relativo; per le obbligazioni assunte da coloro che rappresentano l’ente rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’ente (art. 38 c.c.).
La personalità giuridica si acquista in vari modi: le società di capitali l’acquistano con l’iscrizione nel registro delle imprese; le associazioni e le fondazioni la conseguono con iscrizione nel registro delle prefetture delle regioni; le fondazioni, istituite per testamento, sono riconosciute anche d’ufficio. Poiché l’autorità competente non è obbligata a concedere il riconoscimento, il sistema è detto concessorio. Con il riconoscimento, l’ente consegue la personalità giuridica e quindi l’autonomia patrimoniale perfetta, ma questa diventa opponibile ai terzi soltanto con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito in ogni provincia presso il tribunale.
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