Ente (diritto): differenze tra le versioni

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Nel linguaggio [[diritto|giuridico]] il termine '''ente''' (dal [[lingua latina|latino]] ''ens'', participio presente del verbo ''esse'', 'essere') viene utilizzato talora come sinonimo di [[persona giuridica]], altre volte con un significato più ampio.
Gli enti o persone giuridiche sono organizzazioni di persone e mezzi costituiti per il raggiungimento di uno scopo comune a finalità associativa o con destinazione del patrimonio; si distinguono enti pubblici e privati, dove gli enti pubblici, a differenza di quelli privati, sono sottratti alla disciplina del codice civile per essere sottoposti a specifici regimi normativi.
Gli enti privati, a loro volta, si distinguono in enti con finalità lucrative o miste (es: società), ed enti con finalità ideali (es: comitati).
Gli enti sono caratterizzati dall’autonomia patrimoniale, ossia la separazione del patrimonio dell’ente da quello di coloro che ne fanno parte. L’autonomia patrimoniale può essere perfetta o imperfetta: l’autonomia patrimoniale è perfetta per gli enti che hanno la personalità giuridica (associazioni riconosciute) e si sostanzia nella netta separazione dei patrimoni; per le obbligazioni assunte in nome dell’ente risponde esclusivamente il patrimonio dell’ente, mentre verso i soci non può essere avanzata alcuna pretesa. L’autonomia patrimoniale è imperfetta per gli enti che non hanno la personalità giuridica (comitati), determinando una separazione dei patrimoni in senso relativo; per le obbligazioni assunte da coloro che rappresentano l’ente rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’ente (art. 38 c.c.).
La personalità giuridica si acquista in vari modi: le società di capitali l’acquistano con l’iscrizione nel registro delle imprese; le associazioni e le fondazioni la conseguono con iscrizione nel registro delle prefetture delle regioni; le fondazioni, istituite per testamento, sono riconosciute anche d’ufficio. Poiché l’autorità competente non è obbligata a concedere il riconoscimento, il sistema è detto concessorio. Con il riconoscimento, l’ente consegue la personalità giuridica e quindi l’autonomia patrimoniale perfetta, ma questa diventa opponibile ai terzi soltanto con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito in ogni provincia presso il tribunale.
 
Il termine viene utilizzato come sinonimo di persona giuridica nelle espressioni:
*''ente morale'', vecchia denominazione, ormai caduta in disuso, delle persone giuridiche;
*''[[ente pubblico]]'', che indica le persone giuridiche di [[diritto pubblico]]<ref>Nel linguaggio corrente il termine ente, senza ulteriori specificazioni, viene spesso utilizzato nel senso di ente pubblico</ref>;
*''ente ecclesiastico'', che nell'ordinamento italiano indica le persone giuridiche che perseguono fini di religione o di culto, sorte nell'ambito della [[Chiesa cattolica]] o delle altre confessioni religiose e riconosciute dallo stato.
 
Nel linguaggio giuridico moderno si preferisce, però, dare al termine ente un significato più ampio di quello di persona giuridica, riferendosi in generale ad un'organizzazione di persone o di beni che assume una qualche rilevanza per l'ordinamento giuridico. L'organizzazione di persone o di beni è il cosiddetto elemento materiale della persona giuridica, necessario ma non sufficiente per la sua esistenza, dovendo anche sussistere il cosiddetto elemento formale, ossia il ''riconoscimento''. Peraltro, anche un'organizzazione priva di tale elemento formale può essere presa in considerazione dall'ordinamento, che gli può in particolare attribuire una certa ''[[autonomia patrimoniale]]'', ossia una separazione, anche se non completa, tra il patrimonio ad essa riferibile e quello di altri [[soggetti del diritto]].
 
In quest'ultima accezione possono essere fatti rientrare nel concetto di ente:
* le persone giuridiche;
* le organizzazioni private che non hanno ottenuto il riconoscimento e quindi non sono persone giuridiche (i cosiddetti ''[[ente di fatto|enti di fatto]]'');
* le organizzazioni pubbliche, prive di personalità giuridica e parti di un ente pubblico più ampio, alle quali l'ordinamento riconosce una certa autonomia.
 
Quando l'ordinamento attribuisce ad enti, pur privi di personalità giuridica, un certo grado di autonomia patrimoniale essi, secondo una diffusa teoria, possono comunque essere considerati soggetti di diritto.
 
==Note==
<references/>
 
==Voci correlate==
*[[Soggetto di diritto]]
*[[Persona giuridica]]
*[[Ente di fatto]]
*[[Ufficio (diritto)]]
 
[[Categoria:Concetti giuridici generali]]
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