Opera postuma: differenze tra le versioni

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2. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di cui al comma 1 è di venticinque anni a partire dalla prima lecita pubblicazione o comunicazione al pubblico”.''
 
L’ '''''Art.85-ter''''' e stato introdotto dal ''D. Lgs 154/1997'', di diretta attuazione della ''Direttiva Comunitaria 93/98/CE'' sull'armonizzazione della durata di protezione dei diritti d'autore e connessi.
 
Clausole fondamentali sono il rispetto dei diritti morali dell’autore ed il consenso di eredi o legatari alla pubblicazione dell’opera inedita. Questi ultimi, pur non avendo alcun diritto economico sull’opera, secondo l’Artl’'''''Art.23 della Legge n.633''''', hanno senza limiti di tempo la possibilità di far valere i diritti morali dell’autore.
Nell’ArtNell’'''''Art.85-ter''''' inoltre la durata di validità dei diritti esclusivi di utilizzo economico dell’opera vengono portati dai 20 anni previsti dalla legislatura italiana ai 25 previsti dalla Comunità Europea, a partire dalla prima lecita pubblicazione o comunicazione al pubblico.
 
==Fonti==