Opera postuma: differenze tra le versioni
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''“[1].Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell'autore o ai legatari delle opere stesse, salvo che l'autore abbia espressamente vietata la pubblicazione o l'abbia affidata ad altri.
''[2].Qualora l'autore abbia fissato un termine per la pubblicazione, le opere inedite non possono essere pubblicate prima della sua scadenza.”''
Nel caso in cui i diritti patrimoniali dell’autore vengano meno e che l’opera inedita in questione sia quindi ritenuta di dominio pubblico, tali diritti di utilizzazione economica e pubblicazione vengono garantiti ad una qualsiasi impresa culturale interessata alla pubblicazione o alla comunicazione al pubblico di tale opera, nel rispetto delle clausole scritte '''''nell’Art.85-ter della Legge del 22 aprile 1941 n. 633'''''.
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'''''Art.85-ter'''
[2]. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di cui al comma 1 è di venticinque anni a partire dalla prima lecita pubblicazione o comunicazione al pubblico”.''''
L’ '''''Art.85-ter''''' e stato introdotto dal ''D. Lgs 154/1997'', di diretta attuazione della ''Direttiva Comunitaria 93/98/CE'' sull'armonizzazione della durata di protezione dei diritti d'autore e connessi.
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