Dominium ex iure Quiritium: differenze tra le versioni

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In [[diritto romano]] l'istituto del [['''dominium ex iure Quiritium]]''' (letteralmente: dominio secondo il diritto dei Quiriti) designava in origine l'appartenenza piena ed esclusiva di una ''[[res]]'' ad un individuo, situazione riconosciuta e tutelata dal risalente [[ius civile]].
 
Caratteristiche essenziali del ''dominium ex iure Quiritium'' erano la pienezza, la esclusività e l'elasticità. Al ''[[dominus]]'' spettava ogni facoltà di utilizzare la ''[[res]]'' in maniera illimitata, la facoltà di modificarla e perfino di distruggerla.
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Si creò dunque un sistema doppio di proprietà che vedeva da un lato il ''dominum ex iure Quiritium'' (tutelato [[ex iure civili]]), e dall'altro la proprietà tutelata dal [[ius honorarium]] e tecnicamente definita [[in bonis habere]]. Di tale situazione scrive il [[giuristi romani|giurista romano]] [[Gaio]] nelle sue [[Istituzioni di Gaio|Istituzioni]]: «Sed postea divisionem accepit dominium, ut alius possit esse ex iure Quiritium dominus, alius in bonis habere» (Traduzione: Ma in seguito si ebbe una divisione del ''dominium'', tale che è possibile che qualcuno sia ''dominus ex iure Quiritium'' e un altro abbia ''in bonis'').
 
Divenuta ormai un orpello storico al tempo di [[Giustiniano]], l'espressione tecnica ''[[Dominium ex iure Quiritium]]'' venne formalmente cancellata da una costituzione dell'imperatore che proclamò l'unicità del diritto di proprietà.
 
==Voci correlate==