Rappresentanza: differenze tra le versioni
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La '''rappresentanza''' in [[diritto civile]] è il [[potere (diritto)|potere]] di agire ''per conto altrui'': un [[soggetto giuridico]], detto ''rappresentante'', si sostituisce ad un altro, detto ''rappresentato'' (o, più raramente, ''dominus''), per il compimento di uno o più [[atto giuridico|atti giuridici]].
In generale, qualsiasi atto giuridico può essere compiuto a mezzo di un rappresentante, ad eccezione dei
La rappresentanza non va confusa con l'attività di semplice ''messo'' (detto anche portavoce o, in latino, ''[[nuncius]]''), che è il soggetto incaricato di enunciare la volontà altrui a terzi. Infatti, mentre il rappresentante agisce in base ad una volontà propria (sia pure nell'interesse altrui), il messo si limita a riferire ad altri la dichiarazione di volontà del rappresentato (come lo farebbe il latore di una lettera).<ref>Per approfondire si veda Andrea Torrente e Piero Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, Giuffrè editore, 1995, pag. 209.</ref>
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