Diritto d'autore del traduttore: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
FrescoBot (discussione | contributi)
m Bot: sintassi e spaziatura dei link e modifiche minori
Riga 1:
'''Il [[Diritto d'autore|diritto d'autore]] del traduttore''' viene tutelato dall'"Associazione italiana per traduttori e interpreti" ('''AITI'''), fondata nel 1950, conferisce il riconoscimento della specificità professionale di traduttori e interpreti nel quadro dei propositi enunciati nel 1976 dalla Raccomandazione di Nairobi dell'UNESCO.
== Traduzione di opere letterarie ==
La traduzione è considerata giuridicamente un'elaborazione e allo stesso tempo un’opera dell’ingegno, di contenuto creativo, così come l'opera d'autore originaria da cui è stata creata. Tutte le norme che riguardano il diritto d'autore del traduttore in [[Italia]] sono esplicate nella [[Diritto d'autore italiano|LDA]].
Riga 5:
La tutela assicurata dal diritto d'autore copre però solo le traduzioni contraddistinte da creatività. Questa non si identifica né con la novità, né con il valore, ma con la personalità, l'individualità.
 
La giurisprudenza italiana nomina "opera di ingegno" tutto ciò che implica seppur in minima parte creatività; per esempio la traduzione di una lista di inventario sanitario è derivata da terminologie obbligate, perciò questa non è tutelata dal [[Diritto d'autore|diritto d'autore]].
 
Da tutto ciò consegue che sotto il profilo giuridico i traduttori di libri non sono, come la generalità degli altri traduttori, liberi professionisti in senso stretto, ricadenti nella generale disciplina del lavoro autonomo contenuta nel codice civile, ma autori a tutti gli effetti (come gli scrittori, gli artisti, i musicisti, i registi, ecc.), regolati da una legislazione speciale e separata, il "diritto di autore".
Riga 26:
 
Nei contratti a partecipazione l'editore è obbligato a rendere conto annualmente delle copie vendute.
Il diritto d'autore prevede inoltre che i diritti di autore possano essere ceduti, oltre che con il contratto di edizione tipico, in tutti i modi e forme consentiti dalla legge. <ref>[http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm#18 art.107 LDA]</ref> Esistono quindi anche dei contratti di prestazione d'opera di traduzione, di gran lunga meno favorevoli per il traduttore, riconoscibili dal diverso contenuto delle loro clausole.
 
I contratti di edizione di traduzione attualmente esistenti sono, ormai nella loro quasi totalità, contratti di traduzione a termine. L’editore, con questo contratto <ref>[http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm#18 art.122 LDA]</ref>, ha facoltà di eseguire il numero di edizioni che stima più opportuno durante un termine, che non può eccedere venti anni, e per un numero minimo di esemplari per edizione che deve essere indicato obbligatoriamente nel contratto, a pena di nullità.
 
==Note==