Diritto d'autore del traduttore: differenze tra le versioni
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'''Il [[
== Traduzione di opere letterarie ==
La traduzione è considerata giuridicamente un'elaborazione e allo stesso tempo un’opera dell’ingegno, di contenuto creativo, così come l'opera d'autore originaria da cui è stata creata. Tutte le norme che riguardano il diritto d'autore del traduttore in [[Italia]] sono esplicate nella [[Diritto d'autore italiano|LDA]].
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La tutela assicurata dal diritto d'autore copre però solo le traduzioni contraddistinte da creatività. Questa non si identifica né con la novità, né con il valore, ma con la personalità, l'individualità.
La giurisprudenza italiana nomina "opera di ingegno" tutto ciò che implica seppur in minima parte creatività; per esempio la traduzione di una lista di inventario sanitario è derivata da terminologie obbligate, perciò questa non è tutelata dal [[
Da tutto ciò consegue che sotto il profilo giuridico i traduttori di libri non sono, come la generalità degli altri traduttori, liberi professionisti in senso stretto, ricadenti nella generale disciplina del lavoro autonomo contenuta nel codice civile, ma autori a tutti gli effetti (come gli scrittori, gli artisti, i musicisti, i registi, ecc.), regolati da una legislazione speciale e separata, il "diritto di autore".
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Nei contratti a partecipazione l'editore è obbligato a rendere conto annualmente delle copie vendute.
Il diritto d'autore prevede inoltre che i diritti di autore possano essere ceduti, oltre che con il contratto di edizione tipico, in tutti i modi e forme consentiti dalla legge.
I contratti di edizione di traduzione attualmente esistenti sono, ormai nella loro quasi totalità, contratti di traduzione a termine. L’editore, con questo contratto
==Note==
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