Il diritto di interpello cosiddetto ''ordinario'', previsto dall'art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente, consiste nella facoltà, da parte di ciascun [[contribuente]], di porre quesiti alla Direzione regionale dell'[[Agenzia delle Entrate]], se vi sono ''obiettive condizioni di incertezza'' nella [[norma (diritto)|normativa]] fiscale relativamente a ''casi concreti e personali''.
L’amministrazioneL'amministrazione finanziaria è tenuta a dare risposta entro 120 giorni. In caso di mancata risposta, l'interpretazione della norma tributaria prospettata dal contribuente è da considerarsi corretta, in virtù del [[silenzio amministrativo|silenzio assenso]]), e a condizione che l'istanza sia ammissibile e che sia questa che la stessa soluzione prospettata siano state esposte in modo chiaro e univoco.
L’interpelloL'interpello generale (o ordinario) trova il suo regolamento attuativo nel D.M. [[26 aprile]] [[2001]], n. 209.
L’interpelloL'interpello c.d.cosiddetto ''speciale'' è stato istituito dall’art. 21, [[legge|L.]] 413/[[1991]]. È un interpello che può avere per oggetto soltanto determinate operazioni (trasformazioni, fusioni, ecc.), considerate potenzialmente [[evasione ed elusione fiscale|elusive]].
L'interpello c.d.cosiddetto ''disapplicativo'' è previsto dall'art. 37-bis, d.p.r. 600/1973. Mediante tale interpello, il contribuente può chiedere la disapplicazione di una norma antielusiva speciale.