Protocollo informatico: differenze tra le versioni

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Il legislatore definisce '''protocollo informatizzato''' (indicato anche come '''protocollo informatico''') come "l'insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei documenti", ovvero, tutte le risorse tecnologiche necessarie alla realizzazione di un sistema automatico per la gestione elettronica dei flussi documentali.
 
Ogni sistema di protocollo informatizzato, che si intenda adottare o realizzare, deve ottemperare a specifiche indicazioni, riportate nel [[Testo unico in materia di documentazione amministrativa]] (DPR 28 dicembre 2000, n°º 445) che inoltre individua nella figura del [[Responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi]] il referente principale di ogni organizzazione della pubblica amministrazione.
 
Nell'ottobre [[1998]], il Capo dello Stato ha emanato un regolamento con le norme per la gestione del protocollo informatico da parte delle [[amministrazioni pubbliche]], specificando che entro cinque anni, a partire dal primo gennaio [[1999]], le [[Pubblica Amministrazione|Pubbliche Amministrazioni]] avrebbero dovuto provvedere a realizzare o revisionare dei [[sistema informatico|sistemi informativi]] automatizzati finalizzati alla gestione del protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi in conformità al regolamento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 1998 ed alle disposizioni della legge 31 dicembre 1996 numero 675, nonché dell’articolo 15 comma 2 della legge 15 marzo 1997 numero 59, e dei relativi regolamenti di attuazione.