Fermo tecnico: differenze tra le versioni

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Sostanzialmente il fermo tecnico è il danno derivante dal non utilizzo del veicolo per tutto il periodo di ricovero del mezzo incidentato. Tale fermo comporta chiari effetti nell'utente che, per causa ad esso non addebitabile, si trova a dover rinunciare all'uso dell'auto o del veicolo per un determinato periodo, incidendo tutto ciò nella organizzazione degli impegni, della vita professionale e del tempo libero dello stesso.
 
Il risarcimento del fermo tecnico è calcolato tenendo presente le voci di danno cosi dettocosiddetto ''emergente'', come il mancato godimento del bollo, dell'assicurazione obbligatoria e della [[benzina]], oltre ad una somma forfettaria risarcitoria, discrezionale secondo la più recente giurisprudenza, calcolata per giorno di lavorazione e di privazione del mezzo.<ref>''Cass. Civ. 13 luglio 2004, n. 12908.</ref><ref>''Cass. Civ. 14 dicembre 2002, n. 17963.''</ref>
 
Le assicurazioni e isolate [[sentenza|sentenze]] della Suprema Corte Italiana insistono nel ritenere il fermo tecnico non un "danno nel danno" come la [[giurisprudenza]] [[italia]]na, assieme alla dottrina, ormai storicamente ritengono, ma oggetto di una prova specifica del danno e delle ripercussioni negative dal punto di vista economico e professionale che deve ripercuotersi in una provata diminuzione e nocumento del reddito del sinistrato.