Rappresentanza: differenze tra le versioni

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La '''rappresentanza''' in [[diritto civile]] è ill'istituto [[potereper (diritto)|potere]]cui diad agireun ''persoggetto contoè altrui'':attribuito un [[soggettoapposito giuridico]],potere detto ''rappresentante'', sidi sostituiscesostituirsi ad un altro, dettosoggetto ''rappresentato''nel (o,compimento piùdi raramente,attività ''dominus''),giuridica per il compimentoconto di unoquest'ultimo e con effetti odiretti piùnella [[attosua giuridico|attisfera giuridici]]giuridica.
 
In generale, qualsiasi atto giuridico può essere compiuto a mezzo di un rappresentante, ad eccezione dei cosiddetti ''atti personalissimi'': ad esempio, il [[testamento]] o, in generale, i [[negozio giuridico|negozi giuridici]] del [[diritto di famiglia]].