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Abbozzo della voce [[Crimini d'odio]].
 
I '''crimini generati dall'odio''' o più semplicemente i '''crimini d'odio''', dall'inglese “hate crimes”, ricomprendono tutte quelle violenze perpetrate nei confronti di persone a causa della loro appartenenza ad un gruppo sociale, identificato sulla base della razza, dell'etnia, della religione, dell'[[orientamento sessuale]], dell'[[identità di genere]] o di particolari condizioni fisiche o psichiche.
 
Sul piano giuridico, un crimine d'odio si presenta come una norma penale che pone in rilievo l'aspetto discriminatorio del gesto violento e vi ricollega un aggravio di pena.
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==Significato dei crimini d'odio==
 
Ciò che viene in rilievo nei crimini d'odio e che spiega tanto l'allarme sociale quanto l'aggravio di pena non sono le idee, in senso lato razziste, della persona che compie tali violenze – e che pur ne costituiscono l'humus culturale dal quale originano – quanto piuttosto le ricadute materiali di questo odio, tanto estremo da condurre ad un'azione che fa della [[discriminazione]] la ragione stessa del crimine. Semplificando, picchiare selvaggiamente un omosessuale non costituisce di per sé un crimine d'odio ma lo diventa allorché la ragione del pestaggio sia l'orientamento sessuale, reale o presunto, della vittima. La vittima ''merita'' di essere pestata in quanto e semplicemente perché fa parte di quella minoranza nei confronti della quale l'aggressore nutre rancore e odio ideologico.
 
In questi crimini, ad essere sotto accusa è la violenza razzista e lo status di minoranza della vittima rileva in quanto presente nella mente dell'aggressore. Ecco perché un crimine d'odio, ad esempio, omofobico ben potrebbe realizzarsi anche nei confronti di un eterosessuale, qualora l'aggressore lo riconosca come omosessuale.
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I richiami alla repressione penale della violenza a sfondo razzista e xenofobo sono diversi e provengono sia da istituzioni internazionali che europee, di carattere governativo e non governativo.
 
Il Consiglio dei Ministri dell'[[Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa]] (OSCE), nel dicembre 2009, prendendo atto del rapporto “Hate Crimes in the OSCE Region – Incidents and Responses” <ref>Il testo del rapporto 2009, "[http://www.osce.org/odihr/73636 Hate crimes in the Ocse region - Incidents and responses]" dell'ODIHR (Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani dell'OCSE</ref> dell'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani (ODIHR), ha ritenuto di impegnarsi e impegnare gli Stati membri dell'organizzazione, tra cui l'Italia, nella lotta contro i crimini d'odio (Decision No. 9/09 "Combating Hate Crimes"). Nel documento <ref>Il testo della [http://www.osce.org/cio/40695 Decisione n° 9 del 2009 "Combating hate crimes"] del Consiglio dei Ministri dell'OCSE sulla lotta ai crimini d'odio.</ref>, tra le altre cose, si invitano gli Stati membri a riconoscere per legge i crimini d'odio in quanto tali, cioè basati su motivazioni razziste e xenofobe, e ad apprestare specifiche sanzioni.
 
Il Commissario Europeo per i Diritti Umani, [[Thomas Hammarberg]], nel 2009 ha auspicato <ref>Il discorso del 2008 sui crimini d'odio di Thomas Hammarberg, Commissario Europeo sui diritti umani. [http://ilga-europe.org/home/news/latest_news/latest_view_point_of_thomas_hammarberg_the_council_of_europe_commissioner_for_human_rights_on_hate_crimes Versione in inglese]. [http://www.cestim.it/argomenti/09razzismo/09razzismo_I%20crimini%20generati%20dall%20ODIO%20RAZZISMO%20%20ANTISEMITISMO%20....doc Versione in italiano]</ref> che la risposta giudiziaria ai crimini d'odio sia severa, sottolineando come, anche nei Paesi in cui ciò sia già prevista, alcune legislazioni limitano la tutela a solo alcuni dei gruppi sociali destinatari di atti discriminatori violenti: il riferimento riguarda esplicitamente la comunità Lgbt europea.
 
La [[Corte Europea dei Diritti Umanidell'Uomo]], in una sentenza del 2005 <ref>Il testo della sentenza del 6 luglio del 2005, "[http://portal.coe.ge/downloads/Judgments/CASE%20OF%20NACHOVA%20AND%20OTHERS%20v.%20BULGARIA.pdf Nachova and others v. Bulgaria]" della Corte Europea dei Diritti Umani.</ref>, dopo aver affermato che “la violenza razziale è un affronto particolare alla dignità umana e, in considerazione delle sue conseguenze pericolose, richiede da parte delle autorità una vigilanza speciale e una vigorosa reazione”, dichiara che “le autorità dello Stato hanno il dovere di prendere tutte le misure ragionevoli per smascherare ogni movente razzista e di stabilire se l'odio etnico o il diverso pregiudizio possano aver giocato un ruolo” nell'episodio violento; “trattare la violenza e la brutalità razziale indotta in modo uguale ai casi che non hanno sfumature razziste sarebbe come chiudere un occhio sulla natura specifica di atti che sono particolarmente distruttivi dei diritti fondamentali”.
 
Richiami di simili natura sono stati diretti anche all'Italia. In particolare, l'Agenzia per i Diritti Umani dell'Unione Europea, nel suo rapporto sull'omofobia e sulla discriminazione basata sull'orientamento sessuale negli Stati membri dell'UE <ref>Il testo del Rapporto 2008, "[http://fra.europa.eu/fraWebsite/material/pub/comparativestudy/FRA_hdgso_part1_en.pdf Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation in the EU Member States], dell'Agenzia per i diritti umani della Unione Europea.
</ref>, sottolinea come l'Italia, diversamente da altri Stati membri, ignori assolutamente il concetto di crimine d'odio, se declinato in funzione protettiva della comunità Lgbt (pag.122). Anche l'organizzazione internazionale non governativa, [[Human RightRights Watch]], nel suo Rapporto sulla violenza razzista e xenofoba in Italia <ref name= Human_Right_Watch_Rapporto_Italia_2009>Il testo del Rapporto di Human Rights Watch, pubblicato il 21 Marzo 2011, sulla situazione italiana dal titolo "[http://www.hrw.org/en/node/97235 L'intolleranza quotidiana]"</ref>, pubblicato il 21 Marzo 2011, rileva che, pur esistendo la legge n° 205 del 1993, anche detta “Legge“[[Legge Mancino”Mancino]]”, diretta a perseguire l'odio razziale, questo stesso strumento soffra della mancanza di qualunque riferimento all'orientamento sessuale, all'identità di genere e alla disabilità, quali motivi scatenanti i crimini d'odio. Un vuoto giuridico che la stessa organizzazione chiede sia prontamente colmato.
 
==Legge Mancino e crimini d'odio==
 
La legge 25 giugno 1993 n. 205, anche chiamata [[Legge Mancino]], può considerarsi un valido strumento nella lotta ai crimini d'odio. Essa incrimina tanto le violenze quanto l'incitamento alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, e coordinandosi con la legge n° 654 del 1975 appronta specifiche e ulteriori sanzioni anche per coloro che partecipano ad associazioni, movimenti o gruppi avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
 
Tuttavia, come è facile rilevare dalla lettura del testo della legge, risultano totalmente sconosciuti all'incriminazione gli altri motivi discriminatori, in specie quelli relativi all'[[orientamento sessuale]], all'[[identità di genere]] e alle [[disabilità]], che pur comunemente attengono alle problematiche dei crimini d'odio. Assenza peraltro rilevata anche nel rapporto <ref name= Human_Right_Watch_Rapporto_Italia_2009 />, già citato, redatto da [[Human RightRights Watch]].
 
I tentativi di rinfoltire la categoria dei soggetti tutelati dalla Legge Mancino, specie per quanto attiene gli omosessuali e, più in generale, la comunità Lgbt, sono stati portati avanti con diversa intensità in diverse legislature e già al tempo della approvazione del testo di legge nel 1993. Nessuno di questi è però mai andato in porto.
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==Bibliografia==
* Matteo Maria Winkler, Gabriele Strazio. ''L’abominevole diritto. [[Gay]] e [[lesbiche]], giudici e legislatori''. [[Il Saggiatore]]. (pagg. 107-130) ISBN 978-88-428-1666-9
* Daniel Borrillo. ''[[Omofobia]]. Storia e critica di un pregiudizio.'' [[Edizioni Dedalo]]. (pagg. 115 e ss.) ISBN 9788822055132
 
==Voci correlate==
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