Obbligazione tributaria: differenze tra le versioni

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I rapporti interni e il regresso fra condebitori d'imposta non sono regolati dal diritto tributario, ma dagli articoli [[s:Codice_civile/Libro_IV/Titolo_I#Art._1298_Rapporti_interni_tra_debitori_o_creditori_solidali|1298]] e [[s:Codice_civile/Libro_IV/Titolo_I#Art._1299_Regresso_tra_condebitori|1299]] del codice civile. L'articolo 1298 c.c. statuisce che l'obbligazione solidale, nei rapporti interni, si divide ''pro quota'' e le quote s'intendono uguali, salva diversa pattuizione convenzionale. La norma civilistica, però, riguarda le obbligazioni di diritto privato che si rifanno al ''criterio dell'interesse'' pel quale l'obbligazione fu contratta. Nel diritto tributario, invece, la norma va letta riferendosi al rapporto di ciascun condebitore col presupposto d'imposta. Quando il presupposto può essere imputato per quote, queste si riflettono anche nella divisione interna del debito. Quando ciò non è possibile, occorre considerare uguali le quote, salvo diversa pattuizione. Inoltre, a norma dell'articolo 1299 c.c., chi soddisfa ''pro toto'' il credito, ha diritto di ripetere dai condebitori la quota che compete a ciascuno di essi in forza del diritto di regresso.
 
Analogamente a quanto disposto dagli articoli [[s:Codice_civile/Libro_IV/Titolo_I#Art._1175_Comportamento_secondo_correttezza|1175]] e [[s:Codice_civile/Libro_IV/Titolo_I#Art._1375_Esecuzione_di_buona_fede|1375]] c.c. in tema di tutela dell'affidamento, correttezza fra le parti e buona fede nell'esecuzione del [[contratto]], l'articolo 10, comma 1, dello ''Statuto dei diritti del contribuente'', statuisce che ''«I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede»''. La [[Suprema Corte di Cassazione]] ha riaffermato l'importanza di questo principio costituzionale nella sentenza n.17576 del 10 dicembre 2002.<ref>[http://www.associazionetributaristi.it/files/RelazioneCantillo.pdf Lo Statuto del Contribuente nella giurisprudenza - associazionetributaristi.it]</ref> La buona fede può essere ''oggettiva'' o ''soggettiva'': la ''buona fede oggettiva'' è intesa come obbligo etico di comportamento onesto; la ''buona fede soggettiva'' è una situazione psicologica di ignoranza dell'altrui lesione. Le nozioni di buona fede e tutela dell'affidamento hanno rilievo non solo per il diritto tributario e il civili, ma sono criteri che informano l'intero ordinamento giuridico e la questo principio generale di ''correttezza'' venne definito dal [[Ministro Guardasigilli]] nella ''Relazione Ufficiale al Codice Civile'' inoltrata al [[Re]], come ''«uno stile morale della persona, che inidica spirito di lealtà, abito virile di fermezza, di chiarezza e coerenza, fedeltà e rispetto a quei doveri che, secondo la coscienza generale, devono essere osservati nei rapporti tra i consociati»''.
 
==Note==