Contra non valentem agere non currit praescriptio: differenze tra le versioni
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==Diritto italiano==
In Italia la materia è regolata dall'art. 2942 del [[codice civile italiano|codice civile]] in cui si stabilisce come il decorso della prescrizione resti sospesa nei confronti di minori non emancipati, interdetti per il periodo in cui non siano rappresentati da un rappresentante legale e per i sei mesi successivi alla sua nomina. La sospensione della prescrizione si verifica anche in tempo di guerra a favore dei militari e di quei soggetti che si trovano impegnati a qualsiasi titolo a seguito delle forze militari.<ref>Citato art. 2942 c.c.</ref>
==Giurisprudenza==
*[http://www.familex.it/index.php?option=com_content&view=article&id=108:da-quando-decorre-la-prescrizione-per-il-rimborso-delle-spese-sostenute-in-caso-di-paternita-accertata-giudizialmente&catid=2:famiglia&Itemid=3 Cassazione - Sezione I civile Sentenza 25 settembre-3 novembre 2006 n. 23596]
==Note==
<references/>
==Bibliografia==
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