Contra non valentem agere non currit praescriptio: differenze tra le versioni

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==Diritto italiano==
{{vedi anche|Prescrizione (ordinamento civile italiano)|}}
In Italia la materia è regolata dall'art. 2942 del [[codice civile italiano|codice civile]] in cui si stabilisce come il decorso della prescrizione resti sospesa nei confronti di [[emancipazione di minore|minori non emancipati]], [[interdizione (diritto)|interdetti]] per il periodo in cui non siano rappresentati da un rappresentante legale e per i sei mesi successivi alla sua nomina. La sospensione della prescrizione si verifica anche in tempo di guerra a favore dei militari e di quei soggetti che si trovano impegnati a qualsiasi titolo a seguito delle forze militari.<ref>Citato art. 2942 c.c.</ref>