Mortgage lending value: differenze tra le versioni

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==Cosa è il mortgage lending value==
La traduzionedefinizione italiana del terminedi '''mortgage lending value''' (MLV) nono è'''valore strettamentedi univoca.credito Moltiipotecario''' operatori(definito utilizzano la denominazione dianche '''valore cauzionale'''), recepitoè anchestata daladottata Codice di Tecnoborsa, mentrecon la BancaDirettiva d’Italia lo denomina ''valore2006/48/CE del creditoParlamento ipotecario''.Europeo Ine presenzadel diConsiglio possibilied equivoci,è quindi,sta èrecepita utilecon riferirsila allaCircolare denominazione263 riportatadel negli27/12/2006, Internationalet Valuation Standardsal.]] e Europeandal ValuationCodice Standardsdelle cheValutazioni regolano,Immobiliari in generale, la [[valutazione immobiliare|valutazione degli immobili]] anche(Tecnoborsa) al fine di costituire garanzia per la concessione di credito.
 
La definizione presente nel Codice di Tecnoborsa<ref>Al cap. 12-2.24</ref> così si esprime:
'''il mortgage lending value''' si riferisce al valore di un immobile determinato da un Valutatore, mediante una stima prudenziale della commerciabilità futura dell’immobile stesso, tenendo conto degli aspetti di sostenibilità a lungo termine, delle condizioni normali e di quelle del mercato di riferimento, dell’uso corrente e dei possibili appropriati usi alternativi dell’immobile. Nella stima del MLV si tralasciano gli elementi e le componenti speculative».
 
La definizione riportata nella Direttiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14/06/2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione), specifica che: «Per '''valore del credito ipotecario''' si intende il valore dell'immobile quale determinato in base ad un prudente apprezzamento della futura negoziabilità dell'immobile stesso, tenuto conto degli aspetti durevoli a lungo termine dell'immobile, delle condizioni normali e locali del mercato, dell'uso corrente dell'immobile e dei sui appropriati usi alternativi. Nella stima del valore del credito ipotecario non possono intervenire considerazioni di carattere speculativo. Il valore del credito ipotecario è documentato in modo chiaro e trasparente».
Analogamente le Istruzioni di Vigilanza della [[Banca d’Italia]]<ref>Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, circ. 263 del 27/12/2006, Tit. II, cap. 1, sez. IV</ref> nella definizione di ''valore del credito ipotecario'' riportano: