Cogitare et agere, sed non perficere: differenze tra le versioni

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Nella maggior parte degli ordinamenti giuridici si segue l'antico brocardo che terminava con un '''non est puniendum'''.
 
Il [[Codice penale]] italiano]] regola la materia nell'art. 56 [[delitto tentato]] in cui stabilisce una pena, sia pure ridotta, in tutti i casi in cui ci sia la figura del '''[[ delitto tentato]]'''.
 
== Testi normativi ==