Capacità giuridica: differenze tra le versioni
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L'[[s:Costituzione_della_Repubblica_italiana#Art._22|articolo 22]] della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]] pone una garanzia a tale posizione del soggetto, statuendo che ''«nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica»''.
La capacità giuridica di diritto privato è riconosciuta in capo non solo ai cittadini, ma anche allo [[straniero]], col solo limite del ''principio di reciprocità'', sancito dall'[[s:Codice_civile/Disposizioni_sulla_legge_in_generale#Art._16_Trattamento_dello_straniero|articolo 16]] delle [[preleggi]]. ''«Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino»'' italiano nella misura in cui il cittadino italiano è ammesso al godimento dei medesimi diritti nel Paese dello straniero. Tale ''principio di reciprocità'', giacché può comportare stringenti limitazioni alla capacità dello straniero, è stato intelligentemente escluso dal ''[[Testo unico]] delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero'' emanato col [[decreto delegato]] n. 286 del [[1998]]. Difatti, l'articolo 2, comma 1, del predetto decreto legislativo statuisce che ''«allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti»''.<ref>[Dlgs 286/98 - www.camera.it]</ref>
===La capacità giuridica delle persone giuridiche===
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