Termine (diritto): differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 1:
{{stub diritto}}
 
Il termine è un evento futuro e certo al cui verificarsi (la '''scadenza''') l'ordinamento subordina determinati effetti giuridici; la certezza riguarda il verificarsi dell'evento (il cosiddetto ''an'') non è invece necessario che sia certo anche il momento in cui avverrà (il cosiddetto ''quando''). Può essere un termine il giorno 24 agosto 2011, certo nell'''an'' e nel ''quando'' ma anche il giorno della morte di una detrminata persona, incerta nel ''quando'' ma certa nell'''an''.la caratteristica della certezza distingue il termine dalla [[condizione]] che è incerta sia nell'''an'' che nel ''quando''.
L''''efficacia''' inziale di un [[contratto]] può essere subordinata dalle parti, con apposita clausola, al raggiungimento di un termine (''termine iniziale'').
 
A seconda degli effetti che produce si parla di:
Il contratto è già perfezionato al momento della stipula, ma la sua efficacia è ritardata ad un tempo successivo.
* termine '''iniziale''' (o '''''dies a quo''''') allorchè fa iniziare l'efficacia di un [[fattispecie!atto]] ([[contratto]], [[testamento]], [[atto amministrativo]], [[legge]] ecc.);
* termine '''finale''' (o '''dies ad quem''') allorchè fa cessare l'efficacia di un atto;
* termine '''perentorio''' allorchè fa venire meno il potere di emanare un atto('''decadenza'''), sicchè l'atto emanato dopo la scadenza è da considerarsi [[illegittimo]];
* termine '''dilatorio''' allorchè rende possibile l'emanazione di un atto, sicchè l'atto emanato prima della scadenza è da considerarsi illegittimo;
* termine '''ordinatorio''' (o '''accelleratorio''') allorchè l'ordinamento lo prevede che un atto debba essere emanato entro la sua scadenza senza però sanzionare con l'illegittimità l'atto emanto dopo la stessa (ma prevedendo, di solito, altre conseguenze sanzionatorie, ad esempio a carico della persona che doveva emanare l'atto, per il ritardo).
 
Nei [[contratti]] e, in generale, nei [[negozi giuridici]], nonchè negli [[atti amministrativi]], il termine, iniziale o finale, può essere fissato dalla legge ('''termine legale''' o da una clausola inserita nell'atto stesso.
Il ''termine finale'' è invece quello che limita nel tempo l'efficacia del contratto.
 
[[Categoria:diritto]]