Preferenza comunitaria: differenze tra le versioni
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| Riga 1: {{W|argomento=diritto|mese=maggio 2008|firma=[[Utente:MM|MM]] <small>[[Discussioni utente:MM|(msg)]]</small> 11:04, 18 mag 2008 (CEST)}} {{C|a giudicare da fonti in internet con "preferenza comunitaria" si intende in generale non la gerarchia delle fonti di legge ma un (vecchio) principio adottato negli scambi di prodotti agricoli. Da spostare ad  In base al '''principio di preferenza''', il diritto dell'[[Unione europea]] prevale sul diritto interno dei suoi Stati membri. La preminenza del diritto dell'Unione è sancita dall'articolo 10 della Convenzione Europea: Riga 8: Gli atti comunitari prevalgono su quelli degli Stati membri, sia per quelli preesistenti all'approvazione della norma comunitaria che per quelli emanati successivamente. Si tratta quindi di una priorità ontologica, non temporale. La [[disapplicazione]] di una norma nazionale costituisce un [[precedente]] giuridico per altre sentenze che debbano applicare le stesse norme. Il confine fra il potere del giudice dello Stato membro e quello del legislatore è, soprattutto, che, pur interpretando entrambi la legge nazionale, il giudice adito può disapplicare la legge solo  ''nello specifico caso''.  Nel caso dell'Italia, la Corte Costituzionale è intervenuta in passato specificando che nel caso in cui si profili un contrasto tra una norma interna e una norma della Convenzione europea, il giudice nazionale comune deve procedere ad una interpretazione della norma conforme alla Convenzione. | |||