Termine (diritto): differenze tra le versioni

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Il '''termine''' è un evento futuro e certo al cui verificarsi (la '''scadenza'''
del termine) l'ordinamento subordina determinati effetti giuridici; la certezza si riferisce al verificarsi dell'evento (il cosiddetto ''an'') non al momento in cui avverrà (il cosiddetto ''quando''). Può così essere un termine il giorno 24 agosto 2011, certo nell'''an'' e nel ''quando'', ma anche il giorno della morte di una determinata persona, incerta nel ''quando'' ma certa nell'
''an''. La caratteristica della certezza distingue il termine dalla [[condizione]], incerta sia nell'''an'' che nel ''quando''.
 
A seconda degli effetti che si producono alla scadenza si parla di:
* termine '''iniziale''' (o '''''dies a quo'''''), allorché fa iniziare l'[[efficacia]] di un [[fattispecie|atto]] ([[contratto]], [[testamento]] o altro [[negozio giuridico]], [[atto amministrativo]], [[legge]] ecc.);
* termine '''finale''' (o '''''dies ad quem'''''), allorché fa cessare l'efficacia di un atto;
* termine '''perentorio''', allorché fa venire meno il potere di emanare un atto ('''decadenza'''), sicché l'atto emanato dopo la scadenza è da considerarsi [[illegittimo]];
* termine '''dilatorio''', allorché rende possibile l'emanazione di un atto, sicché l'atto emanato prima della scadenza è da considerarsi illegittimo;
* termine '''ordinatorio''' (o '''accelleratorio''') allorché l'ordinamento prevede che un atto debba essere emanato entro la scadenza senza però sanzionare con l'illegittimità l'atto emanto in ritardo (ma prevedendo, di solito, altre conseguenze sanzionatorie, ad esempio a carico della persona che doveva emanare l'atto).
 
Nei contratti e, in generale, nei negozi giuridici, nonché negli atti amministrativi, il termine, iniziale o finale, può essere fissato dalla legge ('''termine legale''') o da una clausola inserita nell'atto stesso.
 
{{Diritto}}
[[Categoria:Diritto]]