Codice del processo amministrativo: differenze tra le versioni
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==Rappresentanza processuale==
Le [[Parte (diritto)|parti]] possono stare in giudizio unicamente se assistite da un [[Avvocato|difensore]].<ref>Codice del processo amministrativo, art. 22.</ref> In determinate materie, quali diritto di accesso agli atti, elettorato, diritto alla libera circolazione nell'Unione Europea, la parte può stare in giudizio personalmente.<ref>Codice del processo amministrativo, art. 23.</ref> Per i giudizi davanti al Consiglio di Stato, però, è sempre richiesto il patrocinio di un avvocati abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori.
==Contraddittorio==
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