Promessa di matrimonio: differenze tra le versioni

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*il [[risarcimento]] del [[danno]] (art. 81 c.c.).
 
Il risarcimento, se richiesto entro un anno, è a carico del promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguire la prmessapromessa di matrimonio, ovvero dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro. E' del recedente l'[[onere della prova]] dell'esistenza di un giusto motivo (art. 2697 c.c.).
 
La promessa di matrimonio non ha la qualificazione giuridica delle obbligazioni precontrattuali, quindi la responsabilità delle parti è limitata dagli ambiti di legge, non essendo l'accordo in alcun modo vincolante.