Ne eat iudex extra petita partium: differenze tra le versioni
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Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato vieta al [[giudice]] di pronunciare a favore o contro soggetti diversi dalle [[parte (diritto)|parti]] (le ''personae'' dell'[[azione (diritto)|azione]]), di accordare o negare cosa diversa da quella domandata dalla parte (il ''[[petitum]]'' dell'azione) e di sostituire il fatto costitutivo del diritto fatto valere dalla parte (la ''[[causa petendi]]'' dell'azione) con uno diverso. Sono duqnue gli elementi dell'azione, dalla quale prende il via il processo, a delimitare il ''thema decidendum'', l'ambito entro il quale il giudice si può pronunciare, con la conseguente illegittimità della pronuncia del giudice che concedesse più di quanto chiesto (''extrapetizione'') o una cosa diversa (''ultrapetizione'').
Nell'[[ordinamento giuridico]] italiano il principio è sancito, per il [[processo civile]], dall'art. 112 del [[Codice di procedura civile]], laddove stabilisce che: "il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d’ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti". Lo stesso principio opera anche nel [[processo penale]],
==Note==
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