Buona fede: differenze tra le versioni

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#nella fase di esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.)
#nella fase eventuale dell'[[interpretazione del contratto]] (art.1366).
Ai sensi dell'art. 1324 queste disposizioni si applicano ai negozi a contenuto patrimoniale tra vivi; è discussa in dottrina se la buona fede operi solamente laddove espressamente richiamata dal Codice civile, ovvero si possa rintracciare un generale obbligo per i consociati di comportarsi correttamente, la cui violazione rilevi come responsabilità contrattuale. Intesa come clausola generale di buona fede, che intercorre in tutta la [[Codice civile italiano|disciplina codicistica]], esplica in [[Contratto|materia contrattuale]] il principio di solidarietà enucleato dall'articolo 3 della Costituzione.
 
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