Fattispecie: differenze tra le versioni

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*''[[atto giuridico|atti giuridici]]'', se, invece, per l'ordinamento è rilevante la volontà del loro accadimento, determinato da un'azione umana (ad esempio una promessa, un [[testamento]], una [[sentenza]], un [[contratto]], un [[atto amministrativo]], una [[legge]] ecc.).
 
Sotto il diverso profilo degli effetti che ne derivano, i fatti giuridici si distinguono in:
* ''fatti costitutivi'', il cui verificarsi determina il sorgere di un rapporto giuridico;
* ''fatti modificativi'', il cui verificarsi determina la modificazione di un rapporto giuridico preesistente, in alcuno dei suoi elementi (soggetti od oggetto);