Fattispecie: differenze tra le versioni

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Sotto il diverso profilo degli effetti che ne derivano, i fatti giuridici si distinguono in:
* ''fatti costitutivi'', se il cuiloro verificarsi determina illa sorgerenascita di un rapporto giuridico;
* ''fatti modificativi'', se il cuiloro verificarsi determina la modificazione di un rapporto giuridico preesistente, in alcuno dei suoi elementi (soggetti od oggetto);
* ''fatti estintivi'', se il cuiloro verificarsi determina il venir meno di un rapporto giuridico preesistente;
* ''fatti impeditivi'', se il cuiloro verificarsi impedisce illa sorgerenascita di un rapporto giuridico.
 
A volte l'ordinamento considera vero o avvenuto un fatto giuridico nel caso sia impossibile accertare se corrisponde effettivamente alla realtà o, addirittura, nonostante sia accertata una realtà contraria: si parla, in questi casi, di ''finzione giuridica'' (''fictio iuris'').