Convenuto: differenze tra le versioni

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{{S|diritto}}
 
Il '''Convenuto''', nel [[Diritto_Processuale_Civile|ProcessoDiritto Processuale Civile|processo civile]], è il soggetto contro il quale l'[[Attore_Attore (diritto)|Attoreattore]] (soggetto attivo) propone una domanda giudiziale.
 
Il convenuto è una parte del giudizio e può chiedere il rigetto delle pretese dell'attore, ma può anche proporre a sua volta una propria domanda, definita [[domanda riconvenzionale]], con la quale avanzare le proprie richieste contro l'attore che lo ha citato in giudizio.
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Da notare che la qualità di parte del convenuto non è legata ad una qualche attività processuale che egli svolga, in quanto assume la qualità di parte processuale per il solo fatto di essere chiamato in giudizio dall'attore; il convenuto contumace, pertanto, è comunque parte processuale e può subire gli effetti della sentenza.
 
== Voci correlate ==
* [[Parte (diritto)]]
* [[Attore (diritto)]]
 
 
{{Portale|diritto}}