Controllo (diritto): differenze tra le versioni
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Il controllo sugli atti può, inoltre, essere:
* ''preventivo'', se è volto ad impedire che l'atto non conforme alla norma giuridica o all'interesse pubblico sia emanato o produca i suoi [[effetto giuridico|effetti]]. Al tal fine, è richiesta l'''autorizzazione'' del soggetto che esercita il controllo, prima dell'emanazione dell'atto, o il ''visto'' del medesimo, prima che l'atto produca i suoi effetti.
* ''successivo'', se è volto a rimuovere dal mondo giuridico l'atto (''annullamento'') o i suoi effetti (''revoca''), in conseguenza della sua non conformità alla norma giuridica o all'interesse pubblico, oppure ad emanare un atto dovuto in sostituzione del soggetto che era tenuto a farlo e lo ha omesso (''controllo sostitutivo'').
Il ''controllo sugli organi'' è volto ad assicurare la funzionalità di [[organo monocratico|organi monocratici]] e [[organo collegiale|collegiali]], di [[ente pubblico|enti pubblici]] o privati, attraverso verifiche, intimazioni fino alla rimozione del titolare o lo scioglimento del collegio. Alcuni autori fanno rientrare nel controllo sugli organi anche il controllo sostitutivo.
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