Associazione Guide Alpine Italiane: differenze tra le versioni

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Nel [[1985]] inizia l'iter di una proposta di Legge quadro firmata tra gli altri dagli onorevoli [[Franco Bassanini]] e [[Cesare Dujany]] che viene promulgata il [[2 gennaio]] [[1989]] e sancisce i principi fondamentali per la legislazione regionale in materia di ordinamento della professione della guida alpina, dell'accompagnatore di media montagna e della guida vulcanologica.
 
Con la legge 2 gennaio 1989, n. 6 ''Ordinamento della professione di guida alpina'' viene assegnato esclusivamente alle guide alpine lo svolgimento professionale di attività quali l'accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su
Oggi, pur accomunati da un legame storico e culturale con il CAI, i millecinquecento professionisti della montagna presenti sul territorio nazionale sono organizzati autonomamente, secondo i dettami della sopracitata legislazione, in collegi provinciali e regionali coordinati da un collegio nazionale. Togliendola dal novero dei mestieri, il legislatore nazionale ha infatti meritoriamente riconosciuto nella guida alpina l'unica figura competente a garantire una corretta frequentazione, presenza multistagionale, limitazione dei danni ambientali e sicurezza nella relazione con l'ambiente.
ghiaccio, in escursioni in montagna, in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche, nonnché l'insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche. Al di fuori delle guide alpine, solo il CAI conserva la possibilità di svolgere queste attività, purché non a fini di lucro<ref>[http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1989-01-12&atto.codiceRedazionale=089G0010&currentPage=1 LEGGE 2 gennaio 1989, n. 6 ''Ordinamento della professione di guida alpina'']</ref>.
 
==Organi==