Associazione Guide Alpine Italiane: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
status |
→Storia: riformulo in maniera meno POV |
||
Riga 9:
Nel [[1985]] inizia l'iter di una proposta di Legge quadro firmata tra gli altri dagli onorevoli [[Franco Bassanini]] e [[Cesare Dujany]] che viene promulgata il [[2 gennaio]] [[1989]] e sancisce i principi fondamentali per la legislazione regionale in materia di ordinamento della professione della guida alpina, dell'accompagnatore di media montagna e della guida vulcanologica.
Con la legge 2 gennaio 1989, n. 6 ''Ordinamento della professione di guida alpina'' viene assegnato esclusivamente alle guide alpine lo svolgimento professionale di attività quali l'accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su
ghiaccio, in escursioni in montagna, in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche, nonnché l'insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche. Al di fuori delle guide alpine, solo il CAI conserva la possibilità di svolgere queste attività, purché non a fini di lucro<ref>[http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1989-01-12&atto.codiceRedazionale=089G0010¤tPage=1 LEGGE 2 gennaio 1989, n. 6 ''Ordinamento della professione di guida alpina'']</ref>.
==Organi==
|