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Per '''contenuto ordinatorio''', contrapposto a [[contenuto decisorio]], s'intende, nei procedimenti [[potere giudiziario|giudiziari]] ma anche in quelli [[potere esecutivo|amministrativi]] ed in quello di [[potere legislativo|formazione delle leggi]], la natura di un atto come funzionale allo svolgimento del procedimento medesimo e non alla sua conclusione.
==L'ordinanza==
Atto avente tipicamente contenuto ordinatorio è, nei procedimenti giudiziari (civili, penali, amministrativi e costituzionali) l'[[ordinanza]].
Con l'ordinanza si stabilisce, ad esempio, la sospensione di un processo per motivi quali: l'invio degli atti alla [[Corte costituzionale]] per la decisione di una [[questione di legittimità costituzionale]]; la riunione o lo scorporo di più procedimenti; l'assenza, per legittimo impedimento, di una delle parti etc.
===Possono le ordinanze avere contenuto decisorio?===
Delle ordinanze possono, in determinati casi, avere contenuto decisorio.
E' il caso, tipico, delle ordinanze con le quali la Corte costituzionale dichiara inammissibile una questione di legittimità costituzionale, riconoscendo, indirettamente, che è possibile un'interpretazione della norma impugnata conforme alla [[Costituzione italiana|Costituzione]] ed alle [[legge costituzionale|leggi costituzionali]].
In tali casi, può parlarsi, in gergo, di "ordinanza con forza di [[sentenza]]".
==Nei procedimenti legislativi ed amministrativi==
Nei procedimenti legislativi, hanno contenuto ordinatorio, ad esempio, gli atti con i quali si fissa l'ordine di priorità per l'esame dei disegni e delle proposte di legge.
In quelli amministrativi, un esempio può essere costituito dall'atto con il quale si fissa la data di "aperura delle buste" in una [[gara d'appalto]].
[[Categoria:Diritto]]
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