Interpello: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
m Typo
Nessun oggetto della modifica
Riga 1:
Il diritto di '''Interpello''' c.d. ordinario, previsto dall'art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente, consiste nella facoltà, da parte di ciascun [[contribuente]], di porre quesiti alla Direzione centraleregionale del Dipartimentodell'Agenzia delle PoliticheEntrate, Fiscali, se vi sono '''obiettive condizioni di incertezza''' nella normativa fiscale relativamente a '''casi concreti e personali'''.
 
L’amministrazione finanziaria è tenuta a dare risposta entro '''120 giorni'''. In caso di mancata risposta ill'interpretazione comportamentodella prospettatonorma tributaria prospettata dal contribuente è intesoda implicitamenteconsiderare correttocorretta (in virtù del [[silenzio assenso]]).
 
L’interpello è stato istituito dall’art. 21, L. 413/1991, interpello specifico, limitatamente a determinate materie societarie (trasformazioni, fusioni, ecc.), e successivamente ampliato dall’art.11 della L. 212/2000 ([[Statuto del Contribuente]])), interpello generale, a tutte le materie fiscali.
 
L’interpello generale (o ordinario) trova il suo regolamento attuativo nel D.M. 26-04-2001, n.209.
 
L’interpello c.d. speciale è stato istituito dall’art. 21, L. 413/1991,. E' un interpello specifico,che limitatamentepuò aavere determinateper materieoggetto soltanto determinate societarieoperazioni (trasformazioni, fusioni, ecc.), e successivamente ampliato dall’art.11 della L. 212/2000 ([[Statuto del Contribuente]])), interpelloconsiderate generale,potenzialmente aelusive. tutte le materie fiscali.
Vi è, in fine, un ulteriore procedura di interpello, prevista dalla Circolare 99/E del 18-05-2000, per [[Sindacato|associazioni sindacali]] e di categoria, ordini professionali, [[Ente pubblico|enti pubblici]] o privati che esprimono '''interessi non personali ma di rilevanza generale'''.
 
[[Categoria:Diritto tributario]]
{{diritto}}