Colpa (diritto): differenze tra le versioni
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| Riga 1: *colpa generica:  **negligenza (omesso compimento di un'azione doverosa),  **imprudenza (inosservanza di un divieto assoluto di agire o di un divieto di agire secondo determinate modalità),  **imperizia (negligenza o imprudenza in attività che richiedono l'impiego di particolari abilità o cognizioni) o  *colpa specifica:  **inosservanza di: ***leggi (atti del potere legislativo), ***regolamenti (atti del potere esecutivo),  ***ordini (atti di altre pubbliche autorità) o  ***discipline (atti emanati da privati che esercitano attività rischiose). ==Diritto penale== La '''colpa''' è abitualmente inserita nella trattazione dell'elemento soggettivo del reato, essendo collegata al problema del disvalore e della illiceità della c.d. volontà colpevole. ===Definizione=== Il [[Codice Rocco]] all'articolo 42 comma secondo recita: ''"Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge"''. Successivamente, il secondo capoverso dell'articolo 43 definisce che il reato ''"è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline."'' Taluni sostengono che la definizione indicata adesso non coglie totalmente l'essenza della colpa, avendo essa un significato oggettivo (violazione di regole di condotta), ma anche un significato soggettivo (esigibile evitabilità dell'inosservanza delle regole di condotta). Sulla base di quanto indicato fino a questo punto possiamo individuare tre requisiti necessari per la colpa: 1) la mancanza della volontà del fatto materiale tipico; 2) la violazione della regola di condotta; 3) l'esigibilità della condotta; Il secondo dei requisiti individuati viene di volta in volta sussunto nell'ambito della c.d.''colpevolezza colposa'' ovvero del ''fatto tipico colposo'', da taluni ritenuto strutturalmente diverso rispetto a quello doloso. In tal senso è quindi opportuno distinguere fra attività il cui [[pericolo]] è giuridicamente autorizzato (es. attività medico chirugica) e attività il cui pericolo non è autorizzato. In relazione alle prime può parlarsi di una sussunzione dell'elemento della colpa sotto il fatto oggettivo tipico (ove si ritrovano le regole di condotta), mentre in relazione alle seconde non può che parlarsi di volontà colpevole. ===Struttura=== La colpa è una tecnica di imputazione soggettiva del reato La sua struttura è anzitutto definita in maniera <u>negativa<u>: l'[[evento]] criminoso non deve essere voluto dall'agente, altrimenti si cade nell'ipotesi del [[dolo]]. È comunque possibile che l'evento sia preveduto dall'agente, purché alla sua prospettazione non segua la volizione. E' discusso se per volizione dell'evento si possa intendere il prospettarsi l'accadimento dello stesso. Si propende però per la soluzione negativa, essendo la prospettazione dell'evento inidonea a integrare il concetto di coscienza e volontà che il dolo sottende. Perchè il reato sia doloso, infatti, è necessaria la integrale coscienza e volontà di tutti gli elementi positivi e negativi del fatto stesso. La convinzione erronea dell'esistenza di una scriminante ([[elementi del fatto tipico|elemento negativo del fatto]]), ad esempio, rende inconcepibile la sussistenza del dolo. La prospettazione dell'evento, senza nemmeno l'accettazione del rischio del verificarsi dello stesso, si configura quindi come [[colpa cosciente]], apparendo legittima la distinzione tra questa e la ordinaria [[colpa incosciente]]. Impostato in tal modo il contenuto della colpa, invece, non ha ragion d'essere la distinzione dottrinaria tra [[colpa propria]] ed [[colpa impropria|impropria]]. Secondariamente la colpa presenta un elemento <u>positivo</u> La diligenza rilevante è costruita per relazione con alcune particolari fonti: da un lato la negligenza in senso stretto, l'imprudenza e l'imperizia, dall'altro l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. La funzione delle regole è quella di risolvere ex ante situazioni di potenziale conflitto di interesse fra beni tutelati. Quanto alle fonti occorre distinguere fra regole non scritte e regole scritte, che danno luogo a diversi tipi di colpa (c.d. generica ovvero specifica). Tali regole devono avere un carattere necessarimente obiettivo, e vanno reperite sulla base del rischio dell'evento (sotto il profilo formale del reperimento della regola) e secondo la migliore scienza e esperienza (sotto il profilo della qualità sostanziale espressa dalla regola). Siffatta ultima regola potrebbe apparire prima facie troppo rigida. In realtà il reperimento della regola di condotta non implica anche la coerente condotta doverosa. L'adeguamento soggettivo si otterrà attraverso il criterio della [[esigibilità]] di un dato comportamento. Il criterio della miglior scienza ed esperienza è applicabile invece agli operatori in attività sperimentali, per le quali non è dato di reperire la lex artis di riferimento. La colpa, quale atteggiamento soggettivo, pervade la condotta, che generalmente è involontaria. Nel caso la condotta sia voluta, il problema si sposta sul piano dell'evento contemplato dal fatto tipico. Se è voluto anche l'evento, può parlarsi di dolo, ove non sussista una volontà su elementi negativi della fattispecie. Se l'evento non è voluto, invece, si ricadrà nell'ipotesi di reato colposo. Se l'evento non è previsto dal fatto tipico, (reati di pura condotta), perchè sussista la colpa, la condotta deve essere impedibile. Se non è impedibile la condotta, il reato (di pura condotta) non sussiste.  Nel caso la coscienza dell'intenzionalità della condotta o dell'evento siano viziate da un errore sul fatto, come già detto, non potrà contestarsi il dolo, sibbene la colpa.  Recentemente, allo scopo di limitare i casi di responsabilità oggettiva, si è fatto rientrare nella colpa anche la semplice "prevedibilità" dell'evento. | |||