Servizio civile (Italia): differenze tra le versioni

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Con '''servizio civile''' in [[Italia]] si intendeva in passato la possibilità di svolgere un servizio alternativo, in sostituzione al [[Servizio militare di leva in Italia|servizio militare di leva]], oppure oggi di prestare, in modo del tutto volontario, un servizio presso una serie di enti convenzionati con l'[[Ufficio Nazionale per il Servizio Civile]], nel quale si svolgono incarichi di assistenza o di utilità sociale o di promozione culturale.
 
 
==Il servizio civile in Italia==
 
Il servizio civile è stato introdotto nell'ordinamento italiano con la legge n. 772 del [[12 dicembre]] [[1972]], di cui fu relatore il senatore [[Giovanni Marcora]], inizialmente previsto come alternativa al [[leva militare|servizio di leva]], previsto esclusivamente per coloro che si fossero dichiarati [[obiettori di coscienza]] (cosicosì infatti erano chiamati coloro che si rifiutavano di prestare servizio di leva per motivi umanitari e/o religiosi). La scelta inizialmente era valutata da una giuria di psicologi militari, che avevano il compito di valutare le reali motivazioni del giovane al rifiuto del servizio militare, e la durata del servizio civile sostitutivo era maggiore di quella del servizio militare: l'articolo 5 comma 1 prevedeva che l'obiettore dovesse svolgere otto mesi di servizio in più rispetto al periodo di servizio che avrebbe svolto nell'arma di appartenenza.
 
L'atteggiamento particolarmente severo della commissione incaricata di valutare le domande di [[obiezione di coscienza|obiezione]], che inizialmente pareva determinata a trovare nel comportamento e nelle dichiarazioni dei giovani un qualsiasi elemento che potesse metterne in dubbio l'autenticità della volontà di rifiutare l'uso delle armi e della violenza per motivi umanitari o religiosi, {{citazione necessaria|ha spinto dapprima alcuni membri non militari della commissione (professori universitari) a rassegnare le dimissioni dalla commissione stessa}}, e poi alcuni ragazzi, che si erano visti negare lo ''status'' di obiettori, a ricorrere ai tribunali, alla scopo di veder riconosciuto il diritto negato. I tribunali hanno accolto le domande affermando l'arbitrarietà delle scelte della commissione e creando così di fatto limiti notevoli all'esercizio del potere di respingere le domande di obiezione.
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La prima regolamentazione del servizio civile si ebbe però solo con la legge n. 230 dell'8 luglio 1998. La legge del '98 fu una vera e propria svolta in quanto, abrogando la precedente legge n. 772/1972, sancì esplicitamente che i cittadini che prestavano il servizio civile godessero degli stessi diritti di coloro che svolgevano il tradizionale servizio militare, che il suo espletamento desse diritto, nei pubblici concorsi, allo stesso punteggio per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, parificò la durata del servizio civile a quella del servizio militare, prevedé la possibilità che il servizio civile potesse essere svolto anche all'estero ed addirittura che gli obiettori potessero essere impiegati in missioni umanitarie, anche in quelle che comportavano l'impiego di forze armate.<br />
Tale norma istituì inoltre, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'[[Ufficio nazionale per il servizio civile]], con il compito di organizzare e gestire la chiamata, l'impiego, la formazione e l'addestramento degli obiettori.<br />
 
Come mostra la seguente tabella, nel [[1998]] la nuova legge determinò un notevole incremento del numero degli obiettori rispetto agli anni precedenti, fino a registrare nel [[2000]] il sorpasso di questi ultimi sui militari di leva.
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|0,2% || 2% ||3% ||5% ||12% ||24% ||53%
|}
<br />
 
Con la legge legge n. 64 del [[6 marzo]] [[2001]] venne istituito nel [[2001]] il "Servizio civile nazionale" (inizialmente avviato in fase sperimentale solo per le donne e gli uomini inabili alla leva fino ai 26 anni. Dal gennaio [[2005]], con l'entrata in vigore dell'art. 3 comma 1 del decreto legge n. 77 del [[5 aprile]] [[2002]], l'età è stata innalzata fino ai 28 anni).
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La legge n. 226 del 23 agosto 2004, che determinò la sospensione del servizio di leva, a partire dal 1° [[gennaio]] [[2005]], pose fine di fatto anche al servizio civile obbligatorio.
 
In [[Italia]] la scelta del servizio civile sostitutivo comportava alcune limitazioni tra cui l'impossibilità di avere il diritto alla legittima difesa, al [[porto d'armi]], e impediva di praticare qualsiasi lavoro che comportasse l'utilizzo delle armi, come ad esempio la [[guardia giurata]], oltre ovviamente ad impedire la carriera nell'[[esercito italiano|esercito]], nella [[polizia]], [[guardia di finanza]], [[carabinieri]], e simili. Inoltre, lo svolgimento del servizio civile rendeva difficile, se non impossibile, l'assunzione in aziende che lavorano per la difesa.<br />
 
Per chi è stato obiettore fino al [[2007]] le limitazioni di cui sopra erano perduranti a vita. In seguito, con l'emanazione della 2 agosto 2007 n. 130, è ora possibile rinunciare allo stato di obiettore. Infatti la norma prevede che trascorsi almeno 5 anni dal congedo, dopo aver espletato il servizio civile sostitutivo obbligatorio, la rinuncia è esercitabile mediante presentazione di dichiarazione irrevocabile all'[[Ufficio nazionale per il servizio civile]].
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I posti disponibili negli anni sono scesi ai 20.123 previsti per il 2012 (di cui 4450 all'estero), 20.701 nel 2011, 35.840 nel 2008 e 57.119 nel 2006. </br>
I fondi stanziati sono diminuiti a 68 milioni per il 2012, 110 milioni del 2011 e 299 milioni del 2008.
 
 
==Servizio civile e minoranze religiose==
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==Il Servizio civile in Europa==
 
=== Romania ===
Prima del 1989, anno della caduta del regime di Ceausescu, l'articolo 354, comma 1 del Codice Penale Rumeno prevedeva che la mancata presentazione all'arruolamento e al concentramento per il servizio militare entro il termine di tre giorni costituiva reato punito con la reclusione da uno a cinque anni.<ref> [http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=31047 DECIZIE nr.VI din 15 octombrie 2001 a Curţii Supreme de Justiţie]</ref>
La costituzione rumena del 1991 ha ammesso che i principi religiosi possono costituire motivo di rifiuto del servizio militare. La norma costituzionale si è concretizzata nella ''Legea pregătirii populaţiei pentru apărare''<ref>[http://www.dreptonline.ro/legislatie/lege_pregatire_aparare_tara.php Drept OnLine:: Lege privind pregatirea populatiei pentru aparare, 446/2006<!-- Titolo generato automaticamente -->]</ref>, ovvero la legge che regola i diritti e i doveri dei cittadini in materia di difesa dello stato. Venne istituito in questa legge il ''serviciu utilitar alternativ'', letteralmente "servizio utilitario alternativo". Il periodo previsto dalla legge per lo svolgimento del servizio alternativo è doppio rispetto al servizio militare <ref>[http://www.presamil.ro/SMM/2005/4/06-09.htm ''Libertatea de gandire, constiinta si religie a militarilor'']</ref>. Venne quindi dato per la prima volta uno ''status'' legislativo agli obiettori di coscienza rumeni. Tuttavia, la legge è stata criticata poiché non ha preso in considerazione, oltre alle convinzioni religiose, altri motivi di obiezione di coscienza.
In seguito, anche in Romania, il servizio militare obbligatorio è stato sospeso in tempo di pace ed è divenuto volontario con la legge n°395 del 16.12.2005. Ne consegue che in tempo di pace non si applicano i provvedimenti riguardanti gli obiettori di coscienza.
 
=== Moldavia ===
Nella Repubblica di Moldavia è stato istituito il ''Serviciu civil'', ovvero servizio civile.<ref> [http://209.85.129.132/search?q=cache:5QcPdANJ2XUJ:www.parlament.md/download/drafts/ro/1105.2007.doc+Refuzul+de+a+executa+serviciul+militar&cd=15&hl=ro&ct=clnk&gl=ro ''Lege cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă)'']</ref> Esso è definito come un servizio allo stato, socialmente utile e benevolo e rappresenta un'alternativa per i cittadini della Repubblica Moldava che, per convinzioni religiose, etiche, morali, umanitarie ed altri motivi simili, non possono svolgere il servizio militare a termine. Questi cittadini si possono avvalere del diritto di sostituire il servizio militare con quello civile. Quest'ultimo non ha carattere punitivo. Sono ammessi al servizio civile i cittadini della Repubblica Moldava con età compresa fra i 18 e 27 anni, che hanno presentato personalmente richiesta al rappresentante del servizio civile.
È assolto dallo svolgimento del servizio civile il cittadino:
* a) che ha svolto il servizio militare