Procedimento: differenze tra le versioni
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==Caratteri generali==
Il procedimento è il modo attraverso il quale vengono normalmente esercitate le [[funzione pubblica|pubbliche funzioni]], che possono essere [[amministrazione pubblica|amministrative]], [[giurisdizione|giurisdizionali]] o [[legislazione|legislative]], sicché si hanno ''[[procedimento amministrativo|procedimenti amministrativi]]'', ''giurisdizionali'' (detti ''[[processo (diritto)|processi]]'') e ''[[procedimento legislativo|legislativi]]''. Peraltro, mentre una disciplina generale del processo è presente negli ordinamenti giuridici da lungo tempo e quella del procedimento legislativo risale alla formazione delle moderne assemblee legislative, è solo nel XX secolo che si sente la necessità di una disciplina generale del procedimento amministrativo, tanto che in Italia si arriverà ad essa solo con la [[legge 241/1990]]. Va aggiunto che, in Italia come nella maggior parte degli ordinamenti,</ref>Un'eccezione è rappresentata dall'ordinamento [[Austria|austriaco]], la cui disciplina generale del procedimento amministrativo è analitica, simile a quella del processo</ref> la disciplina del procedimento amministrativo tende ad essere caratterizzata dalla preponderanza delle norme riguardanti singoli tipi di procedimento, rispetto a quelle applicabili a tutti i procedimenti o ad ampie categorie di essi, al contrario di quanto avviene per il processo e il procedimento legislativo.
La necessità di seguire un procedimento per l'esercizio del pubblico potere è uno dei modi attraverso i quali l'ordinamento vincola lo stesso, per garantire che sia rivolto al perseguimento delle finalità in vista delle quali è stato attribuito.
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