Servizio civile (Italia): differenze tra le versioni

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==Il servizio civile in Italia==
 
Il servizio civile è stato introdotto nell'ordinamento italiano con la legge n. 772 del [[12 dicembre]] [[1972]]<ref>{{Cita legge italiana|tipo=legge|anno=1972|mese=12|giorno=12|numero=772|titolo=Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza}}</ref>, di cui fu relatore il senatore [[Giovanni Marcora]], inizialmente previsto come alternativa al [[leva militare|servizio di leva]], previsto esclusivamente per coloro che si fossero dichiarati [[obiettori di coscienza]] (così infatti erano chiamati coloro che si rifiutavano di prestare servizio di leva per motivi umanitari e/o religiosi). La scelta inizialmente era valutata da una giuria di psicologi militari, che avevano il compito di valutare le reali motivazioni del giovane al rifiuto del servizio militare, e la durata del servizio civile sostitutivo era maggiore di quella del servizio militare: l'articolo 5 comma 1 prevedeva che l'obiettore dovesse svolgere otto mesi di servizio in più rispetto al periodo di servizio che avrebbe svolto nell'arma di appartenenza.
 
L'atteggiamento particolarmente severo della commissione incaricata di valutare le domande di [[obiezione di coscienza|obiezione]], che inizialmente pareva determinata a trovare nel comportamento e nelle dichiarazioni dei giovani un qualsiasi elemento che potesse metterne in dubbio l'autenticità della volontà di rifiutare l'uso delle armi e della violenza per motivi umanitari o religiosi, {{citazione necessaria|ha spinto dapprima alcuni membri non militari della commissione (professori universitari) a rassegnare le dimissioni dalla commissione stessa}}, e poi alcuni ragazzi, che si erano visti negare lo ''status'' di obiettori, a ricorrere ai tribunali, alla scopo di veder riconosciuto il diritto negato. I tribunali hanno accolto le domande affermando l'arbitrarietà delle scelte della commissione e creando così di fatto limiti notevoli all'esercizio del potere di respingere le domande di obiezione.
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La legge è anche stata sottoposta a diversi vagli della [[Corte Costituzionale]], che l'ha dichiarata costituzionale, in base all'argomentazione che l'obbligo di difendere la patria non deve essere espletato esclusivamente con una difesa armata, e ne ha dichiarato incostituzionali alcuni articoli, che venivano di fatto usati per discriminare il cittadino obiettore. Si è in tal modo svuotato di ogni intento punitivo il contenuto della legge.
 
Negli [[anni 1980|anni ottanta]] infatti si ebbero una serie di sentenze della [[Corte Costituzionale]], che s'indirizzavano in tal senso quali, ad esempio, la sentenza n. 164 del 1985, che per la prima volta affermò la pari dignità del servizio civile a quello militare, riconoscendo al primo la funzione di difesa della partiapatria, anche se perseguita con modalità diverse, e la sentenza n. 470 del 1989, che dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 comma 1 della legge n. 772/1972 nella parte che stabiliva la durata del servizio civile sostitutivo di quello armato superiore di 8 mesi a quella del servizio militare.
 
L'abolizione del periodo aggiuntivo di 8 mesi del servizio civile contribuì all'aumento, nel corso degli anni, del numero di obiettori. Ciò fu il frutto di varie proteste da parte di alcuni obiettori, che rifiutarono di svolgere gli 8 mesi aggiuntivi. Costoro, richiamati in caserma dopo il rinnovo del loro rifiuto degli 8 mesi previsti, furono messi sotto processo. Il tribunale rimandò alla [[Corte Costituzionale]] la questione della costituzionalità dell'art. 5 comma 1.
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Negli anni a seguire l'importanza sociale rivestita dall'[[obiettore di coscienza]] ha fatto sì che si rendesse sempre più importante una nuova disciplina dell'istituto, al fine di parificare i due servizi in termini di opportunità e di diritti.
 
La prima regolamentazione del servizio civile si ebbe però solo con la legge n. 230 dell'8 luglio 1998. La legge del '98 fu una vera e propria svolta in quanto, abrogando la precedente legge n. 772/1972, sancì esplicitamente che i cittadini che prestavano il servizio civile godessero degli stessi diritti di coloro che svolgevano il tradizionale servizio militare, che il suo espletamento desse diritto, nei pubblici concorsi, allo stesso punteggio per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, parificò la durata del servizio civile a quella del servizio militare, prevedé la possibilità che il servizio civile potesse essere svolto anche all'estero ed addirittura che gli obiettori potessero essere impiegati in missioni umanitarie, anche in quelle che comportavano l'impiego di forze armate.<br />
 
Tale norma istituì inoltre, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'[[Ufficio nazionale per il servizio civile]], con il compito di organizzare e gestire la chiamata, l'impiego, la formazione e l'addestramento degli obiettori.
 
Come mostra la seguente tabella, nel [[1998]] la nuova legge determinò un notevole incremento del numero degli obiettori rispetto agli anni precedenti, fino a registrare nel [[2000]] il sorpasso di questi ultimi sui militari di leva.
 
{| borderclass="1wikitable"
|-
| colspan="7" |+ Alcuni dati obiettori in % sui ragazzi accettati alla leva
|-
|!1972 || 1975 ||1980 ||1985 ||1990 ||1995 ||2000
|-
|0,2% || 2% ||3% ||5% ||12% ||24% ||53%
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Tale servizio, pur conservando tra i propri fondamenti la difesa non-violenta della patria (patrimonio dell'[[obiezione di coscienza]]) e il servizio presso enti del [[Terzo settore]] ed enti pubblici, veniva ora ad essere un'istituzione completamente diversa dal servizio obbligatorio, che poteva essere prestato in alternativa a quello militare, perché esso si fonda su una scelta volontaria da parte dei giovani, avendo un importante impianto formativo sugli stessi, e non comportante particolari limitazioni (salvo il fatto che esso non è previsto per chi già opera nei corpi armati), nonché il riconoscimento in alcuni casi dei crediti formativi presso le università e offrendo ai volontari un rimborso spese maggiore di quello in precedenza offerto agli obiettori. La novità della norma del [[2001]] fu probabilmente l'introduzione della qualificazione di tale servizio non più come alternativo e sostitutivo del servizio di leva obbligatorio. A partire dal 1° [[luglio]] [[2005]], dopo la sospensione definitiva del [[Servizio militare di leva in Italia|servizio militare di leva]], il servizio civile nazionale è aperto anche a tutti gli uomini che non abbiano prestato il servizio militare. <br />
La legge n. 226 del 23 agosto 2004<ref>{{Cita legge italiana|tipo=legge|numero=226|anno=2004|mese=08|giorno=23|titolo=Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore}}</ref>, che determinò la sospensione del servizio di leva, a partire dal 1° [[gennaio]] [[2005]], pose fine di fatto anche al servizio civile obbligatorio.
 
In [[Italia]] la scelta del servizio civile sostitutivo comportava alcune limitazioni tra cui l'impossibilità di avere il diritto alla legittima difesa, al [[porto d'armi]], e impediva di praticare qualsiasi lavoro che comportasse l'utilizzo delle armi, come ad esempio la [[guardia giurata]], oltre ovviamente ad impedire la carriera nell'[[esercito italiano|esercito]], nella [[polizia]], [[guardia di finanza]], [[carabinieri]], e simili. Inoltre, lo svolgimento del servizio civile rendeva difficile, se non impossibile, l'assunzione in aziende che lavorano per la difesa.
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Nel [[2006]]-[[2007]] lo stipendio, o meglio, il rimborso spese offerto ai volontari, è stato di 433,80 euro netti mensili, con un obbligo a coprire un minimo di 1400 ore di attività nell'arco dell'anno, sicché la retribuzione oraria è risultata essere di 3,71 euro. Anche nel [[2005]]-[[2006]] il rimborso spese era di 433,80 euro al mese, ma le ore da coprire erano di meno, ossia minimo 1200, quindi nel [[2006]]-[[2007]] si può parlare di un abbassamento dei fondi stanziati dallo Stato per retribuire i volontari del servizio civile nazionale.
 
I posti disponibili negli anni sono scesi ai 20.123 previsti per il 2012 (di cui 4450 all'estero), 20.701 nel 2011, 35.840 nel 2008 e 57.119 nel 2006. </br>I fondi stanziati sono diminuiti a 68 milioni per il 2012, 110 milioni del 2011 e 299 milioni del 2008.
I fondi stanziati sono diminuiti a 68 milioni per il 2012, 110 milioni del 2011 e 299 milioni del 2008.
 
==Servizio civile e minoranze religiose==
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==Il Servizio civile in Europa==
=== Romania ===
Prima del 1989, anno della caduta del regime di Ceausescu, l'articolo 354, comma 1 del Codice Penale Rumeno prevedeva che la mancata presentazione all'arruolamento e al concentramento per il servizio militare entro il termine di tre giorni costituiva reato punito con la reclusione da uno a cinque anni.<ref>[http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=31047 DECIZIE nr.VI din 15 octombrie 2001 a Curţii Supreme de Justiţie]</ref> La costituzione rumena del 1991 ha ammesso che i principi religiosi possono costituire motivo di rifiuto del servizio militare. La norma costituzionale si è concretizzata nella ''Legea pregătirii populaţiei pentru apărare''<ref>[http://www.dreptonline.ro/legislatie/lege_pregatire_aparare_tara.php Drept OnLine:: Lege privind pregatirea populatiei pentru aparare, 446/2006<!-- Titolo generato automaticamente -->]</ref>, ovvero la legge che regola i diritti e i doveri dei cittadini in materia di difesa dello stato. Venne istituito in questa legge il ''serviciu utilitar alternativ'', letteralmente "servizio utilitario alternativo". Il periodo previsto dalla legge per lo svolgimento del servizio alternativo è doppio rispetto al servizio militare <ref>[http://www.presamil.ro/SMM/2005/4/06-09.htm ''Libertatea de gandire, constiinta si religie a militarilor'']</ref>. Venne quindi dato per la prima volta uno ''status'' legislativo agli obiettori di coscienza rumeni. Tuttavia, la legge è stata criticata poiché non ha preso in considerazione, oltre alle convinzioni religiose, altri motivi di obiezione di coscienza.
 
La costituzione rumena del 1991 ha ammesso che i principi religiosi possono costituire motivo di rifiuto del servizio militare. La norma costituzionale si è concretizzata nella ''Legea pregătirii populaţiei pentru apărare''<ref>[http://www.dreptonline.ro/legislatie/lege_pregatire_aparare_tara.php Drept OnLine:: Lege privind pregatirea populatiei pentru aparare, 446/2006<!-- Titolo generato automaticamente -->]</ref>, ovvero la legge che regola i diritti e i doveri dei cittadini in materia di difesa dello stato. Venne istituito in questa legge il ''serviciu utilitar alternativ'', letteralmente "servizio utilitario alternativo". Il periodo previsto dalla legge per lo svolgimento del servizio alternativo è doppio rispetto al servizio militare <ref>[http://www.presamil.ro/SMM/2005/4/06-09.htm ''Libertatea de gandire, constiinta si religie a militarilor'']</ref>. Venne quindi dato per la prima volta uno ''status'' legislativo agli obiettori di coscienza rumeni. Tuttavia, la legge è stata criticata poiché non ha preso in considerazione, oltre alle convinzioni religiose, altri motivi di obiezione di coscienza.
In seguito, anche in Romania, il servizio militare obbligatorio è stato sospeso in tempo di pace ed è divenuto volontario con la legge n°395 del 16.12.2005. Ne consegue che in tempo di pace non si applicano i provvedimenti riguardanti gli obiettori di coscienza.
 
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Nella Repubblica di Moldavia è stato istituito il ''Serviciu civil'', ovvero servizio civile.<ref>[http://209.85.129.132/search?q=cache:5QcPdANJ2XUJ:www.parlament.md/download/drafts/ro/1105.2007.doc+Refuzul+de+a+executa+serviciul+militar&cd=15&hl=ro&ct=clnk&gl=ro ''Lege cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă)'']</ref> Esso è definito come un servizio allo stato, socialmente utile e benevolo e rappresenta un'alternativa per i cittadini della Repubblica Moldava che, per convinzioni religiose, etiche, morali, umanitarie ed altri motivi simili, non possono svolgere il servizio militare a termine. Questi cittadini si possono avvalere del diritto di sostituire il servizio militare con quello civile. Quest'ultimo non ha carattere punitivo. Sono ammessi al servizio civile i cittadini della Repubblica Moldava con età compresa fra i 18 e 27 anni, che hanno presentato personalmente richiesta al rappresentante del servizio civile.
È assolto dallo svolgimento del servizio civile il cittadino:
* a)# che ha svolto il servizio militare
* b)# il cui padre e/o madre e/o fratello e/o sorella è deceduto nel periodo di servizio militare o civile. La recluta, tuttavia, può non avvalersi di questo diritto
* c)# che è ministro del culto o monaco o studente presso gli istituti d'insegnamento teologico
* d)# che è stato riconosciuto invalido a causa di una condizione di salute, conformemente alle decisioni del consiglio territoriale sanitario.
 
==Note==