Di diritto pontificio: differenze tra le versioni

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Fino al [[XIX secolo]] le comunità religiose si distinguevano in [[ordine religioso|ordini regolari]] con [[voto (religione)|voti]] solenni e [[congregazione religiosa|congregazioni]] di voti semplici. Solo i voti solenni assumevano valore davanti alla Chiesa e alle autorità civili.<ref name=DC1>''Direttorio canonico...'', p. 53.</ref>
 
Nel [[1215]], con il [[concilio Lateranense IV]], [[papa Innocenzo III]] stabilì che nessun ordine regolare potesse essere fondato senza l'approvazione pontificia. I vescovi, tuttavia, manteneromantennero il diritto di fondare comunità i cui membri vivessero come religiosi, senza esserlo veramente: più tardi questi gruppi assunsero il nome di congregazioni di voti semplici.<ref name=DC1/>
 
Le congregazioni di voti semplici, soprattutto femminili, si moltiplicano notevolmente durante i secoli [[XVII secolo|XVII]] e [[XVIII secolo|XVIII]] e, agli inizi del [[XIX secolo]], molte di esse sollecitano da [[Roma]] il riconoscimento papale: nel [[1816]] la Santa Sede iniziò ad approvare le congregazioni di voti semplici che, però, continuarono a non essere riconosciute come istituti religiosi.<ref name=DC2>''Direttorio canonico...'', p. 54.</ref>