Firma grafometrica: differenze tra le versioni
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* apposta in presenza di un operatore che certifica l'identità della persona fisica all'atto della firma
Il documento firmato (costituito dal documento da firmare unito ai dati grafometrici del firmatario) viene successivamente firmato digitalmente con la chiave privata dell'ente o dell'operatore che lo raccoglie ed archivia. Senza questo processo finale di validazione, il documento non potrebbe garantire i requisiti di integrità, autenticità e non ripudio: sarebbe infatti facile creare falsi documenti, limitandosi ad apporre dati grafometrici (raccolti fraudolentemente) a documenti privi di firma.
Se l'ente o l'operatore hanno mandato di "pubblico ufficiale", la scrittura costituisce atto pubblico. Viceversa, nel caso di rapporto tra due soggetti privati (ad esempio un cliente e la propria banca) la scrittura è privata. Tale differenza risulta notevole nel caso di contenzioso: infatti, nel caso di scrittura privata il documento è firmato digitalmente con la chiave privata di uno dei due soggetti e l'onere della prova rimane in capo al firmatario. Infatti l'articolo 2702 del Codice Civile recita espressamente:
:La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.
Tale processo di firma risolve alcune problematiche della firma digitale, quali la necessità - per il firmatario - di munirsi di certificato di firma (sia esso su chiavetta USB o smart card+lettore). Inoltre tale tipo di firma elettronica risulta molto simile alla classica firma autografa su carta, per cui incontra maggior apprezzamento da parte dei sottoscrittori che hanno spesso difficoltà a comprendere i meccanismi di firma digitale basati su chiave asimmetrica.
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