Firma grafometrica: differenze tra le versioni

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Se l'ente o l'operatore hanno mandato di "pubblico ufficiale", la scrittura costituisce atto pubblico. Viceversa, nel caso di rapporto tra due soggetti privati (ad esempio un cliente e la propria banca) la scrittura è privata. Tale differenza risulta notevole nel caso di contenzioso: infatti, nel caso di scrittura privata il documento è firmato digitalmente con la chiave privata del soggetto recettore del documento e l'onere della prova rimane in capo al firmatario. Infatti l'articolo 2702 del Codice Civile recita espressamente:
 
'':La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.''
 
'':La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.''
 
Tale processo di firma risolve alcune problematiche della firma digitale, quali la necessità - per il firmatario - di munirsi di certificato di firma (sia esso su chiavetta USB o smart card+lettore). Inoltre tale tipo di firma elettronica risulta molto simile alla classica firma autografa su carta, per cui incontra maggior apprezzamento da parte dei sottoscrittori che hanno spesso difficoltà a comprendere i meccanismi di firma digitale basati su chiave asimmetrica.