Nemo iudex sine actore: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Riga 1:
'''''"Nemo iudex sine actore"''''' (alla lettera: '"nessun giudice senza attore'") e '''''"nullo actore, nullus iudex"''''' (alla lettera: '"se non c'è attore, non c'è giudice"), equivalenti a '''''nulla iurisdictio sine actione''''' ("nessuna [[giurisdizione|fuzione giurisdizionale]] senza previa [[azione legale]]"), sono [[brocardo|brocardi]] che esprimono un [[principi generali|principio]], risalente al [[diritto romano]], applicato anche negli ordinamenti giuridici odierni: il ''principio della domanda'', corollario del più generale ''[[principio dispositivo]]''. È lo stesso principio espresso dal brocardo ''"[[ne procedat iudex ex officio]]"'' (alla lettera: 'non proceda il giudice d'ufficio').
 
In base al principio, il [[processo (diritto)|processo]] può essere avviato dal giudice solo su richiesta di una [[parte (diritto)|parte]], che nel [[processo civile]] prende il nome di ''[[attore]]'', la quale esercita in tal modo l'''[[azione (diritto)|azione]]'' nei confronti dell'altra parte, detta nel processo civile ''[[convenuto]]''. Nell'ordinamento italiano un'enunciazione la si può trovare nell'art. 99 del [[Codice di procedura civile]] che recita: "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente".