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In base al principio, il [[processo (diritto)|processo]] può essere avviato dal giudice solo su richiesta di una [[parte (diritto)|parte]], che nel [[processo civile]] prende il nome di [[attore]], la quale esercita in tal modo l'azione nei confronti dell'altra parte, detta nel processo civile [[convenuto]]. Nell'ordinamento italiano un'enunciazione la si può trovare nell'art. 99 del [[Codice di procedura civile]] che recita: "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente".
 
Nel [[diritto processuale penale]] italiano l'[[azione penale]] spetta la [[pubblico ministero]] in base agli articoli 50 e 405 comma 1 del [[codice di procedura penale]], escludendo che il giudice possa procedereintervenire ''[[exprima officio]]dell'' all'accertamento della fondatezzainizio delladel [[notiziaprocesso di reatopenale|processo]]. Costituisce un'eccezione il [[giudice per le indagini preliminari]], il quale interviene nel [[procedimento penale|procedimento]] prima dell'esercizio dell'azione penale. La deroga trova giustificazione nell'esigenza di affidare a un organo imparziale la valutazione dei provvedimenti chiesti dal pubblico ministero nella fase delle [[indagini preliminari]], potendo questi incidere fortemente sulle libertà fondamentali garantite dalla [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]]<ref>Paolo Tonini, ''Diritto processuale penale. Manuale breve'', sesta edizione, Giuffrè Editore, 2008, p. 235.</ref>.
 
==Note==