'''''Nemo iudex sine actore''''' (alla lettera: "nessun giudice senza attore") e, '''''nullo actore, nullus iudex''''' (alla lettera: "se non c'è attore, non c'è giudice"),equivalenti ae '''''nulla iurisdictio sine actione''''' ("nessuna [[giurisdizione|funzione giurisdizionale]] senza previa [[azione legale]]"), sono [[brocardo|brocardi]] che esprimono un [[principi generali|principio]], risalente al [[diritto romano]], applicato anche negli ordinamenti giuridici odierni: il [[principio della domanda]], corollario del più generale [[principio dispositivo]]. È lo stesso principio espresso dal brocardo ''[[ne procedat iudex ex officio]]'' (alla lettera: "non proceda il giudice d'ufficio").
In base al principio, il [[processo (diritto)|processo]] può essere avviato dal giudice solo su richiesta di una [[parte (diritto)|parte]], che nel [[processo civile]] prende il nome di [[attore]], la quale esercita in tal modo l'azione nei confronti dell'altra parte, detta nel processo civile [[convenuto]]. Nell'ordinamento italiano un'enunciazione la si può trovare nell'art. 99 del [[Codice di procedura civile]] che recita: "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente".
NelNell'ordinamento italiano un'enunciazione del principio della domanda la si può trovare nell'art. 99 del [[Codice di procedura civile]] che recita: "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente". per quel che riguarda il [[diritto processuale penale]] italiano, l'[[azione penale]] spetta al [[pubblico ministero]] in base agli articoli 50 e 405, comma 1. del [[codice di procedura penale italiano|codiceCodice di procedura penale]], escludendo che il giudice possa intervenire prima dell'inizio del [[processo penale|processo]]. Costituisce un'eccezione il [[giudice per le indagini preliminari]], il quale interviene nel [[procedimento penale|procedimento]] prima dell'esercizio dell'azione penale.; Lala deroga trova giustificazione nell'esigenza di affidare a un organo imparziale la valutazione dei provvedimenti chiesti dal pubblico ministero nella fase delle [[indagini preliminari]], potendo questi incidere fortemente sulle libertà fondamentali garantite dalla [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]]<ref>Paolo Tonini, ''Lineamenti di diritto processuale penale'', sesta edizione, Giuffrè Editore, 2008, p. 235.</ref>.