Nemo iudex sine actore: differenze tra le versioni
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'''''Nemo iudex sine actore''''' (alla lettera: "nessun giudice senza attore"), '''''nullo actore, nullus iudex''''' (alla lettera: "se non c'è attore, non c'è giudice") e '''''nulla iurisdictio sine actione''''' (alla lettera. "nessuna [[giurisdizione|funzione giurisdizionale]] senza [[azione legale]]"), sono [[brocardo|brocardi]] che esprimono un [[principi generali|principio]], risalente al [[diritto romano]], applicato anche negli ordinamenti giuridici odierni: il [[principio della domanda]], corollario del più generale [[principio dispositivo]]. È lo stesso principio espresso dal brocardo ''[[ne procedat iudex ex officio]]'' (alla lettera: "non proceda il giudice d'ufficio").
In base al principio, il [[processo (diritto)|processo]] può essere avviato dal giudice solo su richiesta di una [[parte (diritto)|parte]], che nel [[processo civile]] prende il nome di [[attore]], la quale esercita in tal modo l'azione nei confronti dell'altra parte, detta nel processo civile [[convenuto]].
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