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In base al principio, il [[processo (diritto)|processo]] può essere avviato dal giudice solo su richiesta di una [[parte (diritto)|parte]], che nel [[processo civile]] prende il nome di [[attore]], la quale esercita in tal modo l'azione nei confronti dell'altra parte, detta nel processo civile [[convenuto]].
 
Nell'ordinamento italiano un'enunciazione del principio della domanda la si può trovare nell'art. 99 del [[Codice di procedura civile]] che recita: "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente". Il principio vige anche nel [[diritto processuale penale]], infatti l'[[azione penale]] spetta al [[pubblico ministero]], in base agli articoli 50 e 405, comma 1, del [[codice di procedura penale italiano|Codice di procedura penale]], escludendo che il giudice possa intervenire prima dell'inizio del [[processo penale|processo]]. Costituisce un'eccezione il [[giudice per le indagini preliminari]], che interviene nel [[procedimento penale|procedimento]] prima dell'esercizio dell'azione penale; la deroga è giustificata dall'esigenza di affidare a un organo imparziale la valutazione dei provvedimenti chiesti dal pubblico ministero nella fase delle [[indagini preliminari]], che possono incidere fortemente sulle libertà fondamentali garantite dalla [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]].<ref>Paolo Tonini, ''Lineamenti di diritto processuale penale'', sesta edizione, Giuffrè Editore, 2008, p. 235.</ref>.
 
==Note==