Copia conforme all'originale: differenze tra le versioni

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In [[diritto]], laLa '''copia conforme all'originale''' è un [[atto]] o un [[documento]] che ne riproduce un altro, in particolaresolitamente emesso da una [[pubblica amministrazione]] o da un [[pubblico ufficiale]] (ma non solo), e la cui fedele corrispondenza all'originale è attestata dalla dichiarazione formale di un pubblico ufficiale per legge autorizzato a tali funzioni.
 
L'attestazione di conformità non certifica la genuinità del documento originale, ma solo la fedele corrispondenza di esso alla copia. Gli atti dei quali è possibile produrre una copia conforme possono essere tanto pubblici (cioè di [[diritto pubblico]]) che privati (di [[diritto privato]]).
L'operazione con la quale si conferisce alla copia l'attestazione di conformità all'originale è chiamata "autentica" (e si parla infatti anche di "copia autentica") se dall'attestazione conseguano particolari effetti giuridici che la rendano equipollente all'originale; la copia è invece detta "semplice" quando, pur attestandosene la conformità in modi analoghi, la qualità dell'atto resti meramente documentaria. La distinzione è riportata spesso in modo improprio nel parlare comune.
 
== Diritto italiano ==
Gli atti dei quali è possibile produrre una copia conforme possono essere tanto pubblici (cioè di [[diritto pubblico]]) che privati (di [[diritto privato]]).
 
Il [[Codice civile italiano]] disciplina la [[probatorietà]] delle copie agli articoli 2714 e seguenti<ref>[[Codice civile italiano]], [[s:Codice civile/Libro VI/Titolo II#Art. 2714 Copie di atti pubblici|Art. 2714]] su [[Wikisource]]</ref>, con particolare riguardo alla [[pubblica fede]].
 
L'operazione con la quale si conferisce alla copia l'attestazione di conformità all'originale è chiamata "autentica" (e si parla infatti anche di "copia autentica") se dall'attestazione conseguano particolari effetti giuridici che la rendano equipollente all'originale; la copia è invece detta "semplice" quando, pur attestandosene la conformità in modi analoghi, la qualità dell'atto resti meramente documentaria. La distinzione è riportata spesso in modo improprio nel parlare comune.
Il [[Decreto del presidente della Repubblica|DPR]] [[28 dicembre]] [[2000]] n° 445, ''[[Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa]]'', ha introdotto alcuni snellimenti delle procedure per l'autenticazione delle copie di atti (che tengono peraltro conto delle nuove forme elettroniche di redazione di alcuni atti), rivedendo la precedente disciplina introdotta dalla [[legge]] [[4 gennaio]] [[1968]], n. 15.
 
Il [[Decreto del presidente della Repubblica|DPR]] [[445 del 28 dicembre]] [[2000]]<ref>{{Cita legge 445,italiana|tipo= ''[[TestoDPR|anno= unico2000|mese= delle12|giorno= disposizioni28|numero= legislative e regolamentari in materia di445|titolo= documentazione amministrativa]]''}}</ref>, ha introdotto alcuni snellimenti delle procedure per l'autenticazione delle copie di atti (che tengono peraltro conto delle nuove forme elettroniche di redazione di alcuni atti), rivedendo la precedente disciplina introdotta dalla [[legge]] [[15 del 4 gennaio]] [[1968]],<ref>{{Cita legge italiana|tipo= legge|anno= 1968|mese= n.01|giorno= 04|numero= 15|titolo= documentazione amministrativa e legalizzazione e autenticazione di firme}}</ref>.
Precisamente, all'articolo 18 il mentovato decreto stabilisce che «Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'[[atto]] o [[documento]]. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali».
 
Precisamente, all'articolo 18 il decreto stabilisce che, date le nuove tecnologie, ''«le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali»''. Circa i soggetti abilitati al rilascio dell'attestazione di conformità, lo stesso articolo indica al suo secondo [[comma]] che «Ll'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un [[notaio]], [[cancelliere]], [[segretario comunale]], o altro [[funzionario]] incaricato dal [[sindaco]]». Secondo la stesso D.P.R. 445/2000 è possibile, partendo da una fotocopia del documento, procedere autonomamente alla creazione di una copia conforme all'originale e validamente produrla in luogo degli originali; ciò è indicato negli articoli 19 e 19 bis del D.P.R. 445.
 
Secondo l'articolo 19 dello stesso decreto è inoltre possibile, partendo da una fotocopia del documento, procedere autonomamente alla creazione di una copia conforme all'originale tramite un'[[dichiarazione sostitutiva di certificazione|autocertificazione]], e validamente produrla in luogo degl'originale<ref>In particolare, l'articolo 19 stabilisce che la conformità della copia può essere autocertificata, secondo le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 e dall'articolo 19 bis, in virtù dei commi 1 e 3 dell'articolo 47.</ref>.
Si ha, nella prassi, presenza di atti che sono dichiarati conformi all'originale anche da soggetti privati (ad esempio da professionisti nell'ambito delle loro competenze, spesso in relazione ad atti originali da essi stessi formati), ma questo tipo di dichiarazioni restano a tutta e sola responsabilità personale di chi le rilascia e seguono un semplice regime declaratorio.
 
Si ha inoltre, nella prassi, presenza di atti che sono dichiarati conformi all'originale anche da soggetti privati, (ad esempio da professionisti nell'ambito delle loro competenze, spesso in relazione ad atti originali da essi stessi formati), ma questo tipo di dichiarazioni restano a tutta e sola responsabilità personale di chi le rilascia e seguono un semplice regime declaratorio.
 
== Note ==
<references/>
 
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