Copia conforme all'originale: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
No2 (discussione | contributi) m Fix link |
+sezione, note, Localismo, interwiki |
||
Riga 1:
{{L|novembre 2012}}
L'attestazione di conformità non certifica la genuinità del documento originale, ma solo la fedele corrispondenza di esso alla copia. Gli atti dei quali è possibile produrre una copia conforme possono essere tanto pubblici (cioè di [[diritto pubblico]]) che privati (di [[diritto privato]]). ▼
L'operazione con la quale si conferisce alla copia l'attestazione di conformità all'originale è chiamata "autentica" (e si parla infatti anche di "copia autentica") se dall'attestazione conseguano particolari effetti giuridici che la rendano equipollente all'originale; la copia è invece detta "semplice" quando, pur attestandosene la conformità in modi analoghi, la qualità dell'atto resti meramente documentaria. La distinzione è riportata spesso in modo improprio nel parlare comune.▼
== Diritto italiano ==
▲Gli atti dei quali è possibile produrre una copia conforme possono essere tanto pubblici (cioè di [[diritto pubblico]]) che privati (di [[diritto privato]]).
Il [[Codice civile italiano]] disciplina la
▲L'operazione con la quale si conferisce alla copia l'attestazione di conformità all'originale è chiamata "autentica" (e si parla infatti anche di "copia autentica") se dall'attestazione conseguano particolari effetti giuridici che la rendano equipollente all'originale; la copia è invece detta "semplice" quando, pur attestandosene la conformità in modi analoghi, la qualità dell'atto resti meramente documentaria. La distinzione è riportata spesso in modo improprio nel parlare comune.
Il [[Decreto del presidente della Repubblica|DPR]] [[28 dicembre]] [[2000]] n° 445, ''[[Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa]]'', ha introdotto alcuni snellimenti delle procedure per l'autenticazione delle copie di atti (che tengono peraltro conto delle nuove forme elettroniche di redazione di alcuni atti), rivedendo la precedente disciplina introdotta dalla [[legge]] [[4 gennaio]] [[1968]], n. 15.▼
▲Il [[Decreto del presidente della Repubblica|DPR]]
Precisamente, all'articolo 18 il decreto stabilisce che, date le nuove tecnologie, ''«le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali»''. Circa i soggetti abilitati al rilascio dell'attestazione di conformità, lo stesso articolo indica al suo secondo
Secondo l'articolo 19 dello stesso decreto è inoltre possibile, partendo da una fotocopia del documento, procedere autonomamente alla creazione di una copia conforme all'originale tramite un'[[dichiarazione sostitutiva di certificazione|autocertificazione]], e validamente produrla in luogo degl'originale<ref>In particolare, l'articolo 19 stabilisce che la conformità della copia può essere autocertificata, secondo le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 e dall'articolo 19 bis, in virtù dei commi 1 e 3 dell'articolo 47.</ref>.
Si ha, nella prassi, presenza di atti che sono dichiarati conformi all'originale anche da soggetti privati (ad esempio da professionisti nell'ambito delle loro competenze, spesso in relazione ad atti originali da essi stessi formati), ma questo tipo di dichiarazioni restano a tutta e sola responsabilità personale di chi le rilascia e seguono un semplice regime declaratorio.▼
▲Si ha inoltre, nella prassi, presenza di atti che sono dichiarati conformi all'originale anche da soggetti privati,
== Note ==
<references/>
{{Portale|diritto}}
Riga 19 ⟶ 25:
[[Categoria:Diritto civile]]
[[Categoria:Diritto amministrativo]]
[[en:Certified copy]]
| |||