Indennità di malattia: differenze tra le versioni
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L' '''indennità di malattia''' è la retribuzione corrisposta al lavoratore in assenza giustificata dal luogo di lavoro.
L'ordinamento italiano prevede il diritto alla conservazione del posto di lavoro in costanza di malattia, mentre la Costituzione sancisce che l'importo dell'indennità deve garantire al lavoratore mezzi adeguati di sussistenza, restando il diritto a una retribuzione dignitosa, oltre
Per tali motivi, dovendo la retribuzione essere proporzionata alla quantità di lavoro svolto (evidentemente diversa in caso di lavoro o assenza per malattia) e insieme l'indennità fornire mezzi di sussistenza, con sentenza n. 210 del 2012, la Corte Costituzionale ha stabilito che la tutela costituzionale in oggetto non si estende fino al punto di pretendere la corresponsione durante il periodo di malattia dell’intero trattamento economico, ma richiede la garanzia di «mezzi adeguati alle esigenze di vita», alla stregua di un criterio di sufficienza e proporzione rispetto ai bisogni dell’assicurato.</br> Viceversa, la conservazione del trattamento fondamentale garantisce, per definizione, l’adeguatezza della retribuzione e la sua funzione alimentare durante il periodo di malattia, tanto più che la durata della riduzione è contenuta (perdita di 3 giorni interi nel privato, riduzione alla paga base nei primi 10 nel settore pubbblico).
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