Utilizzatore: differenze tra le versioni

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Da questa distinzione derivano anche conseguenze in ordine alla differente tutela giuridica del [[consumatore]]. Nella legislazione italiana è frequente il caso di confusione terminologica tra utilizzatore, utente e, talvolta, [[cliente]], spesso per via dei processi di trasposizione delle [[direttiva dell'Unione europea|direttive dell'Unione Europea]]. In questi casi, la confusione è da ascrivere al fatto che gli uffici legislativi traducono dal testo in inglese, adoperato quale versione di riferimento verso le altre, il termine inglese ''user'' con ''utente'', anziché - a seconda dei casi - con ''utilizzatore'' o ''cliente'', a prescindere dall'effettiva situazione cui la fattispecie descritta dalla norma si riferisce; sicché, anche laddove il cittadino o l'azienda si trovino nella condizione di utilizzatori ovvero operano in un mercato nel quale sono in grado di esercitare la facoltà di scegliere il fornitore a cui rivolgersi per l'acquisto di beni o servizi, sono indicati indistintamente come ''utenti''.
Allo stato, il solo caso di appropriata traduzione dalla normativa UE è quello della Payment Services Directive, recepita in Italia con il D. Lgs. n. 11 del 23 gennaio 2010, per espressa istanza di AITI (Associazione Italiana Tesorieri d'Impresa).
 
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