Le azioni che spettano al proprietario come tale per difendere il suo diritto contro altrui turbative si chiamano [[azioni petitorie]] e sono: * l’[[azionel’azione di rivendicazione]]; * e l’[[azionel’azione negatoria]].;
* l'azione di regolamento dei confini;
* l'azione di apposizione dei termini.
{{Vedi anche|Azioni petitorie}}
*L’[[azione di rivendicazione]]: il proprietario può agire in giudizio contro chiunque possiede o detiene la cosa di sua proprietà, senza averne il titolo: il proprietario può esercitarla in qualsiasi momento , anche dopo molti anni di inerzia, purché non si sia verificata l’usucapione a favore di altri.
*[[Azione negatoria]]: il proprietario può agire in giudizio contro chiunque vanti sulla cosa stessa un diritto reale diverso dalla proprietà, allo scopo di ottenere che sia accertata l’inesistenza di tale diritto e dunque pienezza della proprietà
*[[Azione di regolamento di confini]]: quando vi è una controversia tra i proprietari di due terreni vicini in merito all’esatta definizione del confine che li separa
*[[Azione per apposizione di termini]]: quando il proprietario di un terreno vuole che ne siano segnati i confini, a spese comuni sue e del proprietario del terreno confinante