Ente (diritto): differenze tra le versioni
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Nel linguaggio [[diritto|giuridico]] il termine '''ente''' (dal [[lingua latina|latino]] ''ens'', participio presente del verbo ''esse'', 'essere') viene utilizzato talora come sinonimo di [[persona giuridica]], altre volte con un significato più ampio.
== Utilizzo del termine e caratteristiche ==
Nel linguaggio giuridico moderno si preferisce, però, dare al termine ente un significato più ampio di quello di persona giuridica, riferendosi in generale ad un'organizzazione di persone o di beni che assume una qualche rilevanza per l'ordinamento giuridico.<br />
*''ente morale'', vecchia denominazione, ormai caduta in disuso, delle persone giuridiche;▼
L'organizzazione di persone o di beni è il cosiddetto elemento materiale della persona giuridica, necessario ma non sufficiente per la sua esistenza, dovendo anche sussistere il cosiddetto elemento formale, ossia il ''riconoscimento''.<br />
*''[[ente pubblico]]'', che indica le persone giuridiche di [[diritto pubblico]]<ref>Nel linguaggio corrente il termine ente, senza ulteriori specificazioni, viene spesso utilizzato nel senso di ente pubblico</ref>;▼
Peraltro, anche un'organizzazione priva di tale elemento formale può essere presa in considerazione dall'ordinamento, che gli può in particolare attribuire una certa ''[[autonomia patrimoniale]]'', ossia una separazione, anche se non completa, tra il patrimonio ad essa riferibile e quello di altri [[soggetti del diritto]].
*''ente ecclesiastico'', che nell'ordinamento italiano indica le persone giuridiche che perseguono fini di religione o di culto, sorte nell'ambito della [[Chiesa cattolica]] o delle altre confessioni religiose e riconosciute dallo stato.▼
In quest'ultima accezione possono essere fatti rientrare nel concetto di ente:
* le persone giuridiche;
* le organizzazioni private che non hanno ottenuto il riconoscimento e quindi non sono persone giuridiche (i cosiddetti ''[[ente di fatto|enti di fatto]]'');
* le organizzazioni pubbliche, prive di personalità giuridica e parti di un ente pubblico più ampio, alle quali l'ordinamento riconosce una certa autonomia.
== Tipologie ==
A seconda dell'oggetto e della natura dell'attività si tende a classificare gli enti in:
▲*''ente morale'', vecchia denominazione, ormai caduta in disuso, delle persone giuridiche;
▲*''[[ente pubblico]]'', che indica le persone giuridiche di [[diritto pubblico]]<ref>Nel linguaggio corrente il termine ente, senza ulteriori specificazioni, viene spesso utilizzato nel senso di ente pubblico</ref>;
▲*''ente ecclesiastico'', che nell'ordinamento italiano indica le persone giuridiche che perseguono fini di religione o di culto, sorte nell'ambito della [[Chiesa cattolica]] o delle altre confessioni religiose e riconosciute dallo stato.
Quando l'ordinamento attribuisce ad enti, pur privi di personalità giuridica, un certo grado di autonomia patrimoniale essi, secondo una diffusa teoria, possono comunque essere considerati soggetti di diritto.
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*[[Ufficio (diritto)]]
[[Categoria:Concetti giuridici generali]]▼
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